PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 28 febbraio 2020, n. 641
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Art. 1
Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni di dispositivi
1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 si applicano anche all’acquisizione degli strumenti e dei dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi.
Art. 2
Utilizzo dispositivi di protezione individuale
1. I dispositivi di protezione individuale acquistati ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 sono destinati, in via prioritaria, al personale sanitario.
Art. 3
Modifica all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020
1. All’art. 6, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «della presente ordinanza».
Art. 4
Oneri
1 Agli oneri conseguenti all’applicazione della presente ordinanza, nel limite di 207.000 euro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all’art. 7 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.