PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 29 febbraio 2020, n. 642

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Art. 1

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento relativo al rischio sanitario, detto evento costituisce causa di impossibilità temporanea della prestazione non imputabile al debitore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del Codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari previa presentazione di autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con l’indicazione del danno subito, la sospensione delle rate dei medesimi mutui, fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito Internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.

Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 novembre 2020, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.