MINISTERO INTERNO – Circolare 05 marzo 2020
Polmonite da nuovo corona virus (2019-nCov).
Di seguito alle precedenti circolari di pari numero concernenti l’oggetto, si informa che, con l’allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.55, del 4.3.2020, sono state individuate ulteriori misure di contenimento finalizzate a prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, da applicarsi sull’intero territorio nazionale.
Tra le previsioni del citato provvedimento presidenziale si richiama in particolare l’attenzione sull’art. 1, comma 1, lett. b), che dispone la sospensione delle manifestazioni e degli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Si evidenzia, altresì, che il medesimo articolo, alla lettera c), nel disporre la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico, sia privato, consente – nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020, e successive modificazioni – lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Fino al 15 marzo 2020, sono, altresì, sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n.65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche di formazione superiore, ivi comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
La medesima disposizione reca, tuttavia, una deroga per una serie di attività formative, fra le quali quelle delle scuole di formazione di questo Ministero. Al riguardo, si osserva, peraltro, che i responsabili delle strutture di formazione riconducibili alle varie articolazioni dipartimentali di questo Dicastero potranno stabilire, all’occorrenza, appropriate misure volte a limitare o a sospendere in tutto o in parte l’attività didattica e/o addestrativa.
Inoltre, nel richiamare le indicazioni a suo tempo fornite con la circolare del 2 marzo u.s., si evidenzia come il d.P.C.M. in argomento confermi all’art. 3 l’attribuzione ai Prefetti territorialmente competenti del monitoraggio sull’attuazione delle misure previste in capo alle varie Amministrazioni.
Vengono in tal modo riaffermati i compiti dei Prefetti quali rappresentanti generali del Governo sul territorio, ai fini del coordinamento dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e di garanzia della leale collaborazione degli stessi uffici con i diversi livelli di governo esistenti sul territorio, sulla base delle previsioni di cui agli artt. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300, e 1 del d.P.R. 3 aprile 2006, n.180.
Le conseguenti attività da parte delle SS.LL. potranno essere efficacemente declinate attraverso un rinnovato impulso a tutte le naturali e consolidate azioni di interlocuzione con le Istituzioni cui compete la diretta adozione delle varie misure, anche facendo ricorso ai tavoli ordinariamente già previsti dall’attuale assetto ordinamentale.
Un costante dialogo dovrà, inoltre, essere mantenuto con le parti sociali rappresentative dei lavoratori e delle categorie produttive, specie nelle zone più direttamente interessate dalle misure di contenimento dell’emergenza.
Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che le disposizioni introdotte dal d.P.C.M. in esame sostituiscono quelle di cui agli artt. 3 e 4 del d.P.C.M. del 1° marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020; restano viceversa ferme le misure previste dagli artt. 1 e 2 del predetto d.P.C.M. del 1° marzo 2020 e successive modificazioni.
Si segnala, infine, la disposizione in base alla quale nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al d.P.C.M. 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al nuovo d.P.C.M., ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2. Nel confidare nella consueta puntuale collaborazione delle SS.LL., si rinnova la richiesta di tenere informato questo Ufficio sull’evolversi della situazione in relazione alle specificità territoriali di rispettiva competenza.