Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, del D.P.C.M. 9 marzo 2020 vengono estese a tutto il territorio nazionale le disposizioni attuative, emanate con il D.P.C.M. 8 marzo 2020, del decreto-legge 23 febbraio 2020, 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si elencano le misure aventi risvolti in tema di diritto del lavoro riguardanti i seguenti aspetti:
Limitazione per gli spostamenti
Articolo 1 – comma 1, lettera a)
“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;
Promuovere la fruizione di congedi e ferie
Articolo 1 – comma 1, lettera e)
“si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r);”
Articolo 2 – comma 1, lettera s)
“qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;”
Modalità per lo svolgimento di riunioni
Articolo 1 – comma 1, lettera q)
“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;”
Lavoro agile (c.d. Smart-working)
Articolo 2 – comma 1, lettera r)
“la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;”
Certificazione medica per i lavoratori in quarantena
Articolo 3 – comma 2, lettera d)
“in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanita’ pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.”
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