Si elencano le misure aventi risvolti in tema di diritto del lavoro riguardanti i seguenti aspetti:

Limitazione per gli spostamenti

Articolo 1 – comma 1, lettera a)
evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessità  ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza”;

Promuovere la fruizione di congedi e ferie

Articolo 1 – comma 1, lettera e)
si raccomanda ai datori di  lavoro  pubblici  e  privati  di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto,  la  fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r);”

Articolo 2 – comma 1, lettera s)
qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di  lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;”

Modalità per lo svolgimento di riunioni 

Articolo 1 – comma 1, lettera q)
sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento  da  remoto  con   particolare riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di  cui  all’allegato  1  lettera  d),  ed evitando assembramenti;”

Lavoro agile (c.d. Smart-working)

Articolo 2 – comma 1, lettera r)
la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata, per la durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via  telematica anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;”

Certificazione medica per i lavoratori in quarantena

Articolo 3 – comma 2, lettera d)
in caso di necessità di  certificazione  ai  fini  INPS  per l’assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per motivi  di  sanita’  pubblica  è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.”