CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 marzo 2020, n. 6439

Patti di prova successivi – Leicità – Pregressa attività lavorativa – Contratto di somministrazione

Rilevato che

con sentenza in data 18 maggio 2018, la Corte di Appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto dalla B.I. s.r.l. avverso la decisione del Tribunale di Roma che, in accoglimento del ricorso proposto da S.C., aveva disposto la reintegrazione della stessa nel posto di lavoro in seguito ad opposizione ex art. 1, comma 5 L. n. 92/2012;

in particolare, il giudice di secondo grado pur ritenendo in linea teorica ammissibili due, patti di prova successivi, ha escluso la liceità del patto di prova annesso al contratto intercorso con la ricorrente alla luce della pregressa attività lavorativa svolta alle dipendenze della B., sia pure con contratto di somministrazione;

avverso tale sentenza propone ricorso la B.I. S.r.l., affidandolo ad un motivo;

resiste, con controricorso, S.C.;

Considerato che

– con l’unico motivo di ricorso la B. s.r.l. denunzia violazione dell’art. 2096 cod. il motivo è infondato;

con riguardo all’allegata violazione della normativa civilistica e contrattuale in tema di superamento del patto di prova, va rilevato che sebbene parte ricorrente lamenti una violazione di legge, essa fa, in realtà, valere vizi di merito, attinenti all’iter decisorio del giudice, non vagliabili in sede di legittimità;

per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 20335 del 2017, con particolare riguardo alla duplice prospettazione del difetto di motivazione e della violazione di legge) il vizio relativo all’incongruità della motivazione di cui all’art. n. 360, n. 5, cod. proc. civ., comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste quando il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, o comunque, qualora si addebiti alla ricostruzione di essere stata effettuata in un sistema la cui incongruità emerge appunto dall’insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza;

invece, attiene alla violazione di legge la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa;

nella specie, la stessa piana lettura delle modalità di formulazione del motivo considerato induce ad escludere, ictu oculi, la deduzione di una erronea sussunzione nella disposizione normativa mentovata della fattispecie considerata, apparendo, invece, chiarissima l’istanza volta ad ottenere una inammissibile rivalutazione del fatto in sede di cassazione;

– la parte si sofferma, invero, sostanzialmente sulla ricostruzione fattuale della vicenda e delle sue conseguenze – deducendo l’omesso esame di circostanze rilevati – e mira ad ottenere una rivisitazione del merito anche in ordine ad aspetti del tutto sottratti al sindacato di legittimità;

– in particolare, il giudice di secondo grado ha congruamente motivato in ordine alla nullità del patto di prova, già ritenuta in sede di opposizione dal Tribunale, alla luce dell’espletamento della medesima attività lavorativa già nei precedenti contratti a tempo determinato ma, soprattutto, dell’ultimo contratto, di somministrazione, intercorso proprio con la B. s.r.l. nonché della mancata allegazione, da parte della società, del CCNL che consentisse di accertare nello specifico tutta la declaratoria, ed ha evidenziato che, sebbene nei due contratti le declaratorie fossero diverse, le mansioni specifiche di “cuoca”, anche alla luce delle prove testimoniali raccolte, dovessero reputarsi uguali, non essendovi prova certa per poter ritenere la diversità delle attività lavorative svolte, onde considerare legittimo il patto di prova; questa Corte, in particolare, ha ritenuto legittima l’apposizione di un patto di prova al contratto a tempo indeterminato stipulato con un dipendente in precedenza già assunto, ma con contratto a tempo determinato, all’esito del superamento di un periodo di prova per le medesime mansioni ma solo ove, in base all’apprezzamento del giudice di merito, risponda all’interesse di entrambe le parti sperimentare la persistente convenienza del rapporto (fra le più recenti, Cass. 29/08/2018, n. 21376);

nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha escluso, confermando sul punto quanto deciso dal Tribunale, in base al proprio prudente apprezzamento, che la volontà delle parti potesse indurre a reputare giustificato un patto di prova e che occorresse sperimentare la convenienza del rapporto alla luce del precedente contratto di somministrazione intercorso fra le parti;

in realtà parte ricorrente mira ad ottenere una diversa valutazione della volontà delle parti contrattuali richiedendo un diverso apprezzamento che, tuttavia, in quanto fattuale, risulta sottratto alla valutazione del giudice di legittimità;

alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in complessivi euro 5000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 – bis dello stesso articolo 13, se dovuto.