La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 9409 depositata il 10 marzo 2020 intervenendo in tema di provvedimenti di provvedimenti dispositivi o confermativi del sequestro ribadendo che “il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale anche in relazione ai beni caduti in sequestro prima della dichiarazione di fallimento, giacché anch’essi facenti parte della massa attiva che entra nella disponibilità della curatela, con contestuale spossessamento del fallito, ai sensi dell’art. 42 legge fall. “

La vicenda ha riguardato il curatore di una società sottoposta a procedura concorsuale. Nei confronti della società fallita, sottoposta ad indagini per reati fiscali, era stato emanato un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto su due conti correnti. Il curatore avverso tale misura cautelare proponeva ricorso al G.I.P. il quale confermava il provvedimento. Avverso l’ordinanza del GIP veniva proposto appello al Tribunale. I giudici di appello dichiaravano inammissibile l’istanza presentata dalla Curatela Fallimentare. La curatela proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

Gli Ermellini nell’accogliere le doglianze del ricorrente ritenendo che “l’attribuzione al curatore di poteri non solo di gestione dei beni del fallito, ma anche di recupero di beni anteriormente alienati, consente di riconoscergli nella sua funzione di conservazione e reintegrazione della massa attiva del fallimento ai fini del soddisfacimento delle ragioni dei creditori a cui la procedura fallimentare è istituzionalmente destinata, la veste di unico soggetto destinatario dell’eventuale restituzione dei beni facenti parte del compendio fallimentare che abbiano costituito oggetto di sequestro penale.”

In quanto, per i giudici di legittimità, la funzione di salvaguardia della massa fallimentare esercitata dal curatore per effetto del passaggio in capo a costui, a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento, della disponibilità e del potere di amministrazione dei beni del fallito senza che debba esservi coincidenza tra la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, non consente di escludere l’attualità di un suo interesse nella rimozione di vincoli comunque potenzialmente incidenti sulla valutazione della consistenza patrimoniale dell’attivo.