ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 12 marzo 2020, n. 13

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 50 del TUEL

Ordina:

  1. Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio della regione Campania si osservano le seguenti disposizioni:

1.1. Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020;

1.2. I supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità – che restano aperti – sono legittimati ad effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI;

1.3. E’ responsabilità dei Comuni e dei Piani Sociali di Zona garantire l’assistenza ai singoli cittadini indigenti e/o soli. Restano consentite, fermo l’obbligo di adozione di tutte le misure precauzionali, le attività degli enti del terzo settore che si occupano di assistenza agli indigenti e le attività di volontariato che prevedono l’aiuto alimentare e farmaceutico;

1.4. Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad es., bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, come integrato dalle presenti disposizioni, ed hanno l’obbligo di sospensione immediata delle attività vietate, quali bar, video-giochi, scommesse;

1.5. E’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari;

1.6. E’ fatto divieto di frequentare parchi urbani e ville comunali. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso;

1.7. Resta fermo il divieto di utilizzo degli impianti sportivi di qualsiasi genere, con la sola esclusione di quelli dedicati a sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
  2. I soggetti competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.