CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 9910 depositata il 12 marzo 2020
Lavoro – Attività di commercio di bombole di g.p.l. ad uso domestico – Tentata frode in commercio – Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza resa il 28 marzo 2019, il Tribunale di Napoli rigettava l’appello proposto da G.M., nella sua qualità di legale rappresentante della ditta “M.-GAS”, esercente l’attività di commercio di bombole di g.p.l. ad uso domestico, avverso l’ordinanza emessa in data 8 febbraio 2016, con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva respinto l’istanza di dissequestro del locale/deposito sito in Napoli alla via (…) e dei beni ivi custoditi.
1.1. Il sequestro preventivo era stato disposto in relazione ai seguenti reati: (a) detenzione di materie esplodenti senza licenza (art. 678 cod. pen.); (b) omessa denunzia all’Autorità di detenzione di materie esplodenti, infiammabili o pericolose per qualità e quantità (art. 679 cod. pen.); (c) detenzione di g.p.l. in quantità superiore a quella autorizzata (artt. 16 e 20 L. n. 139 del 2006); (d) tentata frode in commercio (artt. 56, 515 cod. pen.), attuata attraverso l’indicazione sulle targhette apposte sulle bombole di un quantitativo di g.p.l. maggiore di quello effettivamente contenuto; (e) rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 cod. pen.), attuata attraverso la falsa attestazione di revisione delle bombole.
1.2. Il Tribunale fondava la decisione sulle risultanze emerse nel corso del sopralluogo eseguito dalla guardia di finanza presso la sede operativa della ditta, ubicata in via (…) e sull’attiguo deposito, civico n. 237, osservando che il materiale rinvenuto deponeva univocamente per la sussistenza del fumus dei reati ipotizzati, sia per il quantitativo di g.p.l., detenuto in misura di gran lunga superiore rispetto al quantitativo autorizzato in forza del certificato di prevenzione incendi; sia per la discrasia rilevata tra il peso nominale delle bombole e quello effettivo; sia, infine, per la (fittizia) attività di revisione delle bombole (comprovata dal rinvenimento nel locale, poi sequestrato, di targhette, numerosi cartellini di revisione sia punzonati che non punzonati, rubinetti per bombole di g.p.l. e strumenti artigianali per il loro smontaggio), attività, peraltro, esercitata in assenza della prescritta autorizzazione. Inoltre, il Tribunale riscontrava anche il periculum in mora in quanto la libera disponibilità del locale e dei beni oggetto dell’istanza di restituzione non poteva che accrescere il rischio concreto e attuale di aggravamento delle conseguenze degli illeciti ipotizzati o comunque di agevolazione della commissione di reati della stessa indole.
2. Avverso l’indicato provvedimento ricorre l’interessato a mezzo del difensore, denunziando violazione di legge e, in particolare, dolendosi della assoluta carenza o comunque mera apparenza della motivazione sui punti devoluti con l’appello, ossia l’irrilevanza penale del fatto per il quale era stato imposto il vincolo di cautela reale sul deposito e l’insussistenza di un rapporto di pertinenzialità necessaria tra l’immobile in sequestro e i reati ipotizzati. Sotto il primo profilo si sostiene che l’attività di collaudo e riempimento delle bombole, esercitata in asserita violazione delle disposizioni di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 128 del 2006, integra un mero illecito amministrativo sanzionato dal successivo art. 18; sotto il secondo profilo, afferente al nesso di pertinenzialità, si assume che il Tribunale aveva omesso di considerare che l’attività commerciale della ditta era esercitata esclusivamente nel locale attiguo civico 237/A, non sottoposto a sequestro, sicché difettava la necessaria relazione di specifica e strutturale strumentalità dell’immobile sequestrato rispetto ai configurati illeciti, mentre l’avvenuta rimozione, per successiva repertazione e custodia, di tutto il materiale astrattamente idoneo alla prosecuzione dell’attività di revisione delle bombole, privava di attualità e concretezza il ravvisato periculum in mora.
Considerato in diritto
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare quanto meno infondato.
2. Va ricordato che l’art. 325 cod. proc. pen. espressamente riserva il ricorso avverso i provvedimenti assunti a norma degli artt. 322 bis cod. proc. pen. e 324 cod. proc. pen. alla sola violazione di legge, e in tale nozione debbono essere ricompresi sia gli errores in procedendo o in iudicando, sia quei vizi della motivazione così radicali, da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, rientrando dunque nel concetto di violazione di legge la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non i vizi di incompletezza, insufficienza o illogicità della stessa, che possono essere denunciati soltanto tramite il motivo di ricorso di cui dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
2.1. Va, altresì, rammentato che l’applicazione della misura del sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., comma 1, richiede la sussistenza del “fumus delicti” e la verifica che la libera disponibilità delle cose da sottoporre a sequestro possa aggravare o protrarre la commissione di reati. Secondo la consolidata lezione interpretativa di questa Corte, sotto il primo profilo – l’esistenza del fumus – il giudice non può limitarsi al riscontro dell’astratta configurabilità dell’ipotesi di reato dedotta dall’accusa, intesa quale mera pendenza del procedimento, ma deve addentrarsi a ravvedere nel fatto ascritto all’indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino ne’ la sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne’ la loro gravità. Tanto sta a significare che la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta alle indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve esaurirsi nel controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale. In altri termini, è necessaria, ma sufficiente, l’enunciazione, ancorché sintetica, delle ragioni che, alla luce delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, rendono sostenibile l’impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo; come pure l’enunciazione delle ragioni per le quali in relazione alla fattispecie ipotizzata si apprezzi, almeno allo stato, la necessità di escludere la libera disponibilità della cosa pertinente a quel reato, stante il pericolo che siffatta libera disponibilità possa aggravare o protrarre le sue conseguenze.
Tali principi generali vanno poi coordinati con i poteri cognitivi tipici del Tribunale del riesame o dell’appello cautelare, che deve circoscrivere il proprio sindacato alle deduzioni difensive che abbiano un’oggettiva incidenza sul “fumus”, senza doversi pronunciare su qualsiasi allegazione che si risolva in una mera negazione degli addebiti ipotizzati o in una diversa lettura degli elementi probatori già acquisiti.
3. Ora, nel caso di specie, il provvedimento impugnato non è affatto immotivato e le ragioni che lo sostengono sono oggetto di illustrazione coerente, comprensibile e giuridicamente corretta. L’ordinanza impugnata ha, infatti, evidenziato come fosse palese il comune e inscindibile asservimento dei due locali alle illecite condotte di cui ai provvisori addebiti, tutti configuranti ipotesi di reato e non meri illeciti amministrativi; che la normativa richiamata nell’atto di appello era del tutto inconferente al caso in disamina, siccome avente ad oggetto la disciplina di aspetti specifici attinenti alle operazioni di riempimento, travaso e collaudo delle bombole di g.p.l., mentre l’attività illecita eseguita nel locale sequestrato, secondo l’impostazione accusatoria e alla luce del materiale ivi concretamente rinvenuto, era quella diretta alla fraudolenta immissione in commercio di prodotti differenti da quelli dichiarati, sia per quantità, essendo rimasto accertato che il quantitativo di g.p.l. contenuto nelle singole bombole era inferiore a quello sulle medesime indicato; sia per qualità, essendo stata attestata come eseguita una revisione solo simulata, con evidente pericolosità per la pubblica incolumità delle bombole destinate alla commercializzazione.
Gli elementi posti in luce nel provvedimento, dunque, restituiscono un quadro indiziario idoneo a rendere sostenibile l’impostazione accusatoria e danno ragione dell’esistenza di un legame funzionale, e non già meramente occasionale, fra il locale oggetto di provvisoria ablazione e la possibile commissione di altre condotte penalmente rilevanti, trattandosi di bene risultato “strumentalmente asservito” alla esecuzione delle attività illecite descritte nelle provvisorie contestazioni; donde la plausibilità dell’apprezzamento compiuto, nella forma delibativa propria della fase cautelare del giudizio, circa la reale efficacia impeditiva della misura adottata.
4. La denunziata violazione di legge non è pertanto ravvisabile, mentre le ulteriori deduzioni, al di là delle reiterate generiche affermazioni sulla apparenza della motivazione, consistono nella sostanza in censure su asserite mere incompletezze del discorso giustificativo e sono in parte anche generiche, e nemmeno autosufficienti, laddove, riportando stralci dell’informativa di reato, sostanzialmente censurano i rilievi formulati dalla polizia giudiziaria, ma omettono di confrontarsi con le chiare ragioni della decisione formalmente impugnata.
5. Conclusivamente il ricorso va nel suo complesso rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 febbraio 2021, n. 3763 - L’omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 30011 depositata il 29 ottobre 2020 - Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'articolo 437 del c.p. è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti,…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36908 depositata il 7 settembre 2023 - Ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa descritta dall'art. 437 c.p., è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 48046 depositata il 1° dicembre 2023 - L'obbligo di minimizzare i rischi insiti nelle attrezzature scelte è stato correlato dal legislatore al sistema prescelto dal datore di lavoro e l'installazione di…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 37964 depositata il 22 ottobre 2021 - In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40187 depositata il 25 ottobre 2022 - Il datore di lavoro che imponga l'alterazione di un apparecchio avente finalità di prevenzione degli infortuni, risponde del reato di cui all'art. 437 cod. pen.,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…