MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 17 marzo 2020, n. 120
Misure di autoisolamento per chi rientra in Italia
Art. 1
(Entrata in Italia)
1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 tutte le persone fisiche in entrata in Italia, tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un tempo non superiore alle 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, le persone fisiche in entrata in Italia tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale sono tenute a presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestino di entrare esclusivamente per la predetta esigenza lavorativa. Con la medesima dichiarazione è assunto l’obbligo, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati, e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni della predetta autorità sanitaria, ad isolamento.
3. Le disposizioni previste dai precedenti commi non si applicano al personale viaggiante appartenente ad imprese con sede legale in Italia.
4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposizioni previste dal primo e dal secondo comma, sono punite ai sensi dell’art. 650 c.p..
Art. 2
(Disposizioni generali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dello stesso e fino al 25 marzo 2020.