La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7328 depositata il 17 marzo 2020 intervenendo in tema di applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni ha ribadito che il centro di interessi del contribuente è in Italia quando lo stesso ricopre incarichi sociali in aziende e associazioni italiane quali cariche che comportano la funzione di “legale rappresentante” ed il possesso di una barca a vela mantenuta in Italia.
La vicenda ha riguardato un commercialista in pensione e trasferitosi in Svizzera ed iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, in quanto trasferitosi in Svizzera. Il professionista lamentava la doppia imposizione sul trattamento di quiescenza, che subisce una trattenuta alla fonte in Italia e tassato anche in Svizzera in violazione della convenzione Italo-Elvetica in base al quale dev’essere tassato in questo secondo Paese, dove il contribuente medesimo ha stabilito il centro principale dei suoi affari ed interessi. Il contribuente presentava una istanza di rimborso delle trattenute Irpef operate dalla cassa di previdenza professionale sugli assegni erogati. Avverso il provvedimento di diniego proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente. In sede di appello i giudici della Commissione Tributaria Regionale riformavano la sentenza della CTP.
Avverso la decisione della CTR il contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini accogliendo il ricorso n. 10281/2014 e, non residuando ulteriori necessità di accertamenti in fatto, decidendo nel merito, cassa la sentenza impugnata ed accoglie il ricorso originario del contribuente. In particolare “quando due giudizi abbiano ad oggetto il medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su di un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato precludono l’esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio ha delle finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo”.