INPS – Messaggio 20 marzo 2020, n. 1274
ISEE 2020. Controlli sul patrimonio mobiliare posseduto
In merito ai dati autodichiarati e/o precompilati relativi al patrimonio mobiliare posseduto, come già comunicato con il messaggio n. 96 del 13 gennaio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020 viene effettuato un controllo automatico, sulla base dei dati contenuti nell’Archivio dei rapporti gestito dall’Agenzia delle Entrate, volto a riscontrare se vi sia corrispondenza tra quanto indicato nei Quadri FC2 della DSU e quanto risulta nell’Archivio stesso. In particolare, è oggetto di controllo il valore del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo e, qualora siano rilevate delle omissioni o difformità, saranno riportate, nella sezione delle annotazioni dell’attestazione ISEE, le informazioni dei componenti per i quali sono state rilevate tali omissioni o difformità (art. 4, comma 2, del D.M. 9 agosto 2019).
Nello specifico, in presenza di omissioni o difformità saranno riportati nelle annotazioni dell’attestazione ISEE le seguenti informazioni:
– i codici fiscali dei componenti per i quali sono state rilevate le omissioni o difformità;
– l’elenco dei rapporti finanziari esistenti nell’Anagrafe dei rapporti;
– il codice fiscale dell’operatore finanziario e la sua denominazione (Banca, Poste italiane, ecc.);
– la data di inizio e l’eventuale data di fine dei rapporti finanziari.
Tanto premesso, a seguito degli esiti dei controlli effettuati nei primi giorni dell’avvio delle nuove modalità di controllo sul patrimonio mobiliare, è emersa una problematica in presenza di conti titoli e di Società di Gestione del Risparmio (SGR),ossia in presenza di fondi certificati contemporaneamente dall’Istituto di credito e dalla SGR, pur trattandosi, in tutto o in parte, delle medesime attività. Infatti, entrambi gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i rapporti finanziari gestiti per conto dei cittadini. Ne consegue che in fase di controllo del patrimonio mobiliare i valori inevitabilmente non coincidono con quelli autocertificati dal dichiarante in DSU.
L’Agenzia delle Entrate e l’Inps hanno adottato a decorrere dalla metà di marzo 2020, laddove possibile, criteri di neutralizzazione automatica della duplicazione degli importi. Gli utenti interessati, pertanto, potranno presentare una nuova DSU al fine di ottenere una attestazione ISEE senza difformità.
Qualora, nonostante l’applicazione di tali criteri di neutralizzazione, risultassero delle omissioni o difformità, come già chiarito in linea generale al paragrafo 6 del citato messaggio n. 96/2020, il cittadino dovrà presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante le omissioni o difformità, documentando all’Ente erogatore la correttezza dei dati autodichiarati per il riconoscimento o la continuazione del beneficio, come previsto all’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. In tali casi, la documentazione da esibire è sia quella rilasciata dall’Istituto di credito che quella della SGR, dalle quali risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare.
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