ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 21 marzo 2020, n. 45

Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19

Ordina:

Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, sono adottate le seguenti, ulteriori misure:

1.Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.

2.Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, nei giorni festivi sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali.

3.Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.

4.Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 22 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.