L’Agevolazione in commento è stata prorogato fino al 31 dicembre 2018. Inoltre il beneficio è stato maggiorato nella misura del 30% qualora l’investimenti rientranti nel più ampio ambito individuato dal termine “Industria 4.0”. Pertanto per i cosiddetti investimenti “Industria 4.0” il contributo maggiorato del 30% è pari al 3,575%.
Aspetto contabile
L’agevolazione in commento è costituita da un contributo in conto interessi. Il predetto contributo rientra nella categoria dei contributi in conto esercizio. La finalità di tale contributo è quello di integrare i ricavi dell’azienda o ridurre i costi d’esercizio.
L’articolo 2425 del codice civile detta le regole per una corretta rilevazione contabili del contributo. Infatti la norma del codice civile stabilisce che i contributi in conto esercizio vadano iscritti alla voce A.5 del conto economico: “Altri ricavi e proventi”, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Oltre all’articolo 2425 c.c. anche il principio contabile OIC 12 puntualizza che i contributi in conto esercizio vanno classificati nella voce A.5 quando essi siano destinati ad integrare ricavi della gestione caratteristica o a ridurre i relativi costi, dovranno invece essere rilevati nella voce C.17 “Interessi ed altri oneri finanziari” se finalizzati alla riduzione di costi di natura finanziaria di competenza, come ad esempio gli interessi passivi su finanziamenti, in C.16 “Altri proventi finanziari”, se finalizzati alla riduzione di oneri finanziari di esercizi precedenti.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il contributo previsto dalla Sabatini-ter deve essere collocato in diminuzione nella voce C17.
Per individuare il momento di rilevazione va fatto riferimento al principio contabile OIC 12, il quale stabilisce che il contributo deve essere rilevato per competenza e non per cassa, ovvero al sorgere della certezza all’erogazione.
registrazione contabile
All’atto dell’investimento andrà rilevata la fattura come segue:
Diversi a Debiti vs fornitore (SP)
Impianti (SP)
Erario c/Iva (SP)
Al momento della stipula del finanziamento l’azienda deve procedere a rilevare l’incasso del prestito e il debito verso l’istituto per la quota capitale:
Banca c/c (SP) a Debiti per mutui bancari (SP)
Nel momento dell’ottenimento del contributo l’azienda dovrà registrare prima l’insorgenza del credito per il contributo e successivamente l’erogazione dello stesso:
Crediti vs Ente erogatore (SP) a Contributi in conto interessi (CE)
Quindi:
Banca c/c (SP) a Crediti vs Ente erogatore (CE)
Come abbiamo già detto il contributo dovrà essere rilevato per competenza e non per cassa, si renderà quindi necessario provvedere al suo risconto affinché questo partecipi correttamente alla determinazione del reddito di esercizio, ne consegue che al termine di ogni anno sarà necessario rilevare la seguente scrittura:
Contributi in conto esercizio (CE) a Risconti passivi (SP)
Sarà possibile operare contabilmente anche con il cd. metodo diretto attraverso il quale l’investimento sarà iscritto tra le immobilizzazioni e il contributo rilevato direttamente a scomputo del valore:
Crediti vs Ente erogatore (SP) a Impianti (SP)
Il contributo rilevato dovrà partecipare alla determinazione del risultato di esercizio attraverso la diminuzione della quota di ammortamento annuale che sarà, chiaramente, inferiore.
Aspetto fiscale
Il contributo in conto esercizio, dal punto di vista fiscale, è considerato ricavo secondo il disposto dell’articolo 85, comma 1, lettera h) mentre ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza valgono i criteri di cui all’articolo 109 del Tuir, inoltre, esso non rileva ai fini Irap.