CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7345

Tributi – Accertameno – società estinta – Notifica a socia di maggioranza e legale rappresentante/liquidatrice – Legittimità

Ritenuto che

– A.D.D. ha impugnato l’intimazione di pagamento n. T4AIPPN00017-2014, dell’importo di € 23.859,41, a lei notificato dall’Agenzia delle entrate, Direzione regionale per la Valle d’Aosta, in qualità di ex socia ed ex legale rappresentante e liquidatore della E.M. s.r.l., per irregolarità fiscali commesse dalla società nell’anno 2007;

– l’intimazione trae origine dall’avviso di accertamento n. T4A030301051/2012, relativo all’anno d’imposta 2007, notificato alla D.D., socia di maggioranza e legale rappresentante/liquidatrice della società E.M. s.r.l. in liquidazione, portante una maggiore Ires dovuta pari ad € 12.984,00, una maggiore Irap pari ad € 1.674,00 e una maggiore Iva pari ad € 7.883,00, oltre interessi e sanzioni come per legge.

Dopo avere inutilmente proposto una istanza di accertamento con adesione e una istanza di autotutela, la contribuente ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento n. T4A030301051/2012.

La Commissione tributaria provinciale di Aosta, con sentenza n. 20/02/13 depositata il 30 settembre 2013, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione e la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, dichiarando inammissibile l’appello con sentenza 9/01/2015 depositata l’11 maggio 2015 e passata in giudicato. L’Agenzia delle entrate, in esito alla pronuncia di primo grado, ha notificato l’intimazione di pagamento n. T4AIPPN00017- 2014 relativa alle somme dovute in esecuzione della sentenza favorevole riguardante il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. T4A030301051/2012;

– la Commissione tributaria provinciale di Aosta, con sentenza 65/02/14, depositata il 19 novembre 2014, ha accolto il ricorso;

– la Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta ha accolto l’appello, ritenendo che il ricorso introduttivo di primo grado fosse inammissibile, non riguardando vizi propri dell’intimazione di pagamento;

– la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

– resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Considerato che

– con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Parte ricorrente contesta la decisione della Commissione tributaria regionale di Aosta che ha riformato la sentenza di primo grado, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Aosta, dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado sul presupposto che le doglianze non riguardassero vizi propri dell’intimazione di pagamento. Al contrario, si evidenzia che i motivi di ricorso riguardavano proprio quest’ultima, essendosi prospettata la mancanza di un autonomo avviso di accertamento nei confronti della ricorrente in qualità di ex socio, in quanto soggetto giuridico distinto alla E.M. S.r.l., mentre l’intimazione era stata notificata alla D.D. nella sua qualità di socio. Sotto altro profilo la D.D. è stata invitata a pagare l’intera somma dovuta (€ 23.859,41), senza tenere conto della circostanza che i soci di una società a responsabilità limitata estinta devono rispondere delle obbligazioni societarie solo fino a concorrenza delle somme da questi riscosse, eventualmente risultanti dal bilancio finale di liquidazione e dal piano di riparto. La pronuncia dovrebbe quindi essere annullata con rinvio alla Commissione tributaria regionale affinché si esprima sui motivi di ricorso;

– il motivo è infondato;

– l’intimazione di pagamento n. T4AIPPN00017-2014, oggetto dell’odierna impugnazione, è stata preceduta dall’emissione e dalla notifica dell’avviso di accertamento n. T4A030301051/2012, avverso il quale la stessa ricorrente aveva provveduto a proporre ricorso, dichiarato inammissibile in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale, decisione successivamente confermata da parte della Commissione tributaria regionale di Aosta, con sentenza 9/01/2015 depositata rii maggio 2015 e passata in giudicato. Non era pertanto necessaria un’altra emissione di avviso nei confronti della ex socia;

– con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 2495 c.c. In via alternativa, la ricorrente ritiene che la causa possa essere decisa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Si deduce, al riguardo, che non sarebbe stato possibile intimare il pagamento dei soci senza precisare che l’obbligo sussisteva solo nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, mentre nel caso di specie era pacifico che i soci in sede di liquidazione non avessero percepito nulla. Vengono richiamate, inoltre, le ragioni in base alle quali i motivi di appello dell’Agenzia delle entrate dovrebbero essere respinti, non avendo l’amministrazione contestato il bilancio finale di liquidazione e l’assenza di qualsiasi utile tre soci;

– il motivo è inammissibile;

– non risultano motivi ulteriori rispetto a quanto precedentemente dedotto nel ricorso avverso l’avviso di accertamento n. T4A030301051/2012. La ricorrente aveva parimenti dedotto l’intervenuta estinzione della società e l’inesistenza di riparto di utili tra i soci, come risultante dal bilancio finale di liquidazione, per cui risulta che le doglianze proposte in questa sede nei riguardi della intimazione di pagamento sono le medesime dell’avviso di accertamento in precedenza notificato alla D.D., socio di maggioranza e legale rappresentante/liquidatrice della E.M. S.r.l., la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile per tardività del ricorso;

– il ricorso deve essere respinto;

– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

– sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento di € 2.300,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.