La diffusione dell’epidemia del Coronavirus ( COVID-19 ) comporta oltre alle inevitabili drammatiche problematiche sanitaria anche riflessi sui bilanci relativi all’esercizio per l’anno 2019. I riflessi sui bilanci riguardano, in particolare, l’obbligo disposto dal n. 22-quater dell’articolo 2427 del codice civile che impone l’informazione nella nota integrativa dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Tale norma è utile a garantire un preciso flusso di informazioni per assolvere agli obblighi di pubblicità ed anche a fornire adeguati informazioni oltre che ai soci e ai terzi in genere, al sistema bancario e al mercato, in una situazione critica. Le vicende pandemiche vanno valutate anche per gli effetti che possano determinarsi sulla continuità aziendale e sulla applicazione del fair value, nelle ipotesi previste per legge.
Pertanto nella nota integrativa va fornita la stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l’effetto non è determinabile. Ovviamente per le società che usufruiranno del maggior termine dei 180 giorno per l’approvazione del bilancio (possibilità prevista dal dl n. 18/2020 ) gli amministratori dovranno riportare in nota integrativa le informazioni disponibili sino al mese di predisposizione del progetto di bilancio, fatte salve eventuali successive informazioni che potrebbero rendere necessaria un’integrazione.
In base al principio OIC 29 è possibile enunciare le seguenti possibili situazioni ambientali:
  • fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che abbiano impatto sui valori di bilancio;
  • fatti successivi alla chiusura dell’esercizio privi di impatto sui valori di bilancio o, comunque, tali da non comportare una loro variazione;
  • fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che abbiano incidenza o effetti sulla continuità aziendale.

Gli obblighi ed i relativi effetti saranno differenti in base agli scenari di ognuna delle tre ipotesi sopra indicate. Per cui occorre procedere alla determinazione dei comportamenti da assumere, ai sensi degli articoli 2426, 2427 e 2428, in ciascuna delle tre ipotesi.

Per la prima ipotesi attinenti al verificarsi di fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che abbiano impatto sulle voci di bilancio occorre nel redigere il bilancio determinare il grado di incidenza sulle poste e sulla loro classificazione nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Inoltre si dovrà procedere alla loro annotazione e relativo commento nella nota Integrativa e nel caso sussista il relativo obbligo anche nella relazione sulla gestione. Il principio contabile OIC 29 impone di dare informazione in nota integrativa di tali eventi quando la mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari di valutare correttamente i dati di bilanci

Per la seconda ipotesi riguardante il verificarsi di fatti successivi alla chiusura dell’esercizio privi di impatto sui valori di bilancio o, comunque, tali da non comportare una loro variazione e previsto l’obbligo di indicazione nella nota integrativa e nei casi in cui è prevista anche nella relazione sulla gestione.

La finalità di tale obbligo e la medesima di quella sopra indicata per la prima ipotesi ed in particolare ai sensi dell’articolo 2428 del codice civile occorre illustrare i rischi aziendali attesi e l’evoluzione prevedibile sulla gestione;

Per la terza ipotesi riguardante i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che abbiano incidenza o effetti sulla continuità aziendale occorre procedere ad una attenta valutazione ed in base alle differenti condizioni le informazioni di riportare saranno diverse. Il Principio contabile OIC 29 prevede che qualora la continuità aziendale venisse meno  o non si potesse proseguire l’attività l’obbligo di tenere conto delle mutate circostanze nell’applicazione dei principi di valutazione, contenuti nell’art. 2426 c.c. In tale circostanza poiché l’evento che comporta la cessazione della continuità aziendale non si manifestato nel corso del 2019 ma nel 2020 non comporta l’applicazione dei principi di redazione con criteri liquidatori in quanto l’abbandono dei criteri di funzionamento nella redazione dei bilanci non è consentito fino all’esercizio in cui si è manifestato l’evento.

Bilancio abbreviato e semplificato delle micro-imprese

Anche per le società che godono di ampie facilitazioni nella redazione del bilancio, poiché in base ai requisiti e limiti trova applicazione la redazione del bilancio in forma abbreviata o semplificata vi è l’obbligo di inserire l’annotazione e commenti dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio anche se minori.

Per coloro che utilizzeranno , qualora vi siano i presupposti, i bilanci semplificati devono indicare a margine dello stato patrimoniale, l’indicazione dei possibili riflessi della crisi.