CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 marzo 2020, n. 6947

Irripetibilità dell’indebito pensionistico – Risarcimento del danno per aver dato le dimissioni confidando sulla possibilità di accedere alla pensione di anzianità – Erronea indicazione contenuta nell’estratto conto certificativo

Fatti di causa

Con sentenza depositata il 17.7.2014, la Corte d’appello di Torino, pronunciando sugli appelli riuniti proposti da M.B. e dall’INPS avverso la sentenza di primo grado, ha dichiarato l’irripetibilità dell’indebito contestato dall’INPS all’assicurato e ha condannato l’INPS a corrispondergli la somma di € 95.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti per aver dato le dimissioni confidando sulla possibilità di accedere alla pensione di anzianità sulla scorta dell’erronea indicazione contenuta in un estratto conto certificativo rilasciatogli ex art. 54, I. n. 88/1989.

Avverso tale pronuncia ha ricorso per cassazione l’INPS, denunciando la nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione e all’uopo evidenziando che, a fronte della condanna per € 95.000,00 contenuta nel dispositivo, la motivazione reca l’indicazione di poste di danno la cui somma dà luogo ad un importo significativamente inferiore. M.B. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Ragioni della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui, se è vero che nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo, tale insanabilità deve nondimeno escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga, sì da potersi escludere l’ipotesi di un ripensamento del giudice: in tal caso, infatti, è configurabile l’ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l’esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall’altro, deve qualificarsi come inammissibile l’eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione (così Cass. nn. 18202 del 2008, 10305 del 2011, 24841 del 2014 e, da ult., Cass. n. 21618 del 2019).

Nel caso di specie è affatto evidente che la pretesa divergenza tra dispositivo e motivazione sarebbe, a tutto concedere, meramente quantitativa, sostenendosi da parte ricorrente semplicemente che la somma delle voci indicate nella motivazione a giustificazione del saldo dovuto, indicato nel dispositivo, darebbe luogo ad un importo inferiore rispetto alla somma di € 95.000,00 (e precisamente di € 83.556,00: cfr. ricorso per cassazione, pag. 8), di talché, in continuità con il suesposto principio di diritto, il ricorso va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario.

Tenuto conto della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.