ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DELL’ABRUZZO 25 marzo 2020, n. 15
Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa” – Estensione territoriale della “zona rossa” – Revoca dell’ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020
Ordina:
L’ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni “zona rossa) è revocata e sono fatti salvi gli effetti medio tempore prodotti.
Ferme restando le misure statali, regionali e comunali, ove esistenti, di contenimento del rischio diffusione, a decorrere dal 25 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, con riferimento al territorio dei Comuni di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino, Elice, Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne, Picciano sono adottate le seguenti ulteriori misure:
a) divieto di allontanamento dal territorio dei comuni anzidetti da parte di tutti gli individui ivi presenti;
b) divieto di accesso nel territorio dei comuni in questione;
c) ai divieti di cui alle lettere a) e b), sono ammesse le seguenti deroghe, fermo restando l’obbligo di esibizione del modello di autodichiarazione predisposto dal Ministero dell’Interno:
è consentito l’ingresso ad un Comune rientrante nella “zona rossa”, previa autorizzazione del Sindaco, esclusivamente al personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla presente ordinanza;
sono consentiti l’ingresso e l’uscita ai e dai Comuni “zona rossa” al personale sanitario, ai volontari e funzionari della Protezione civile nazionale e regionale, al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell’esercizio delle proprie funzioni;
III. sono consentiti l’ingresso e l’uscita ai e dai Comuni “zona rossa” in presenza di condizioni di comprovate ragioni di salute (ricovero ospedaliero, stato di gravidanza, patologie che necessitano di visite o cure indifferibili) debitamente certificate;
sono consentiti l’ingresso e il transito per e nei Comuni “zona rossa” al personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e al funzionamento dei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla presente ordinanza, previa esibizione da parte di quest’ultimo di idonea documentazione relativa alla merce trasportata e alla destinazione della stessa;
in tutti gli altri eventuali casi non contemplati nelle lettere precedenti, l’ingresso ad un Comune della “zona rossa” è possibile esclusivamente a fronte di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco;
d) sospensione di tutte le attività produttive e commerciali ad esclusione di quelle salvaguardate dalle restrizioni ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo 2020;
e) sospensione di tutti i cantieri di lavoro;
f) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nei comuni “zona rossa”, ove le stesse si svolgano fuori da uno dei detti comuni;
g) chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;
h) soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici;
i) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;
j) sono garantiti i servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari ai cittadini posti in stato di isolamento domiciliare fiduciario, il servizio di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, il servizio di rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat.
La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti competenti per territorio.
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