ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 23 marzo 2020, n. 21
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Disposizioni in tema di noleggio auto, con e senza conducente
Ordina:
- Con efficacia immediata e fino al 3 aprile 2020, è fatto obbligo:
– a tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale di comunicare quotidianamente all’Unità di Crisi Regionale, istituita con D.P.G.R.C. n. 45 del 6 marzo 2020, le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonché le ulteriori consegne eventualmente già previste o programmate;
– a tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente di segnalare all’Unità di Crisi Regionale, istituita con D.P.G.R.C. n. 45 del 6 marzo 2020, i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio regionale.
- Ai soggetti di cui al punto 1. è fatto obbligo di dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui al presente provvedimento e agli obblighi sanciti dall’ordinanza n. 20/20.
- L’Unità di Crisi regionale, acquisiti i nominativi e le informazioni di cui al precedente punto 1., provvederà ad inoltrarli ai Comuni e alle ASL competenti per territorio, per l’attivazione dei controlli sul rispetto degli obblighi sanciti dall’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 20/2020 e – ove necessario – dei protocolli sanitari previsti, nonché – nell’ottica di collaborazione istituzionale – alla Prefettura competente per territorio, onde agevolare le verifiche di competenza in merito alla eventuale violazione delle prescrizioni dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e del D.P.C.M. 22 marzo 2020, secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, e di ogni altra disposizione nazionale e regionale vigente.
- La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell’art. 3, comma 2 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.
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