ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO 18 marzo 2020, n. 11
Modifiche e integrazioni all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”
Ordina:
Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
1) La misura di cui al punto 1) dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17 marzo 2020, n. Z00010, non si applica, oltre che alle farmacie e alle attività di commercio al dettaglio di medicinali non soggetti a prescrizione medica:
– alle attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
– alle attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici;
– alle attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, situati sia su rete stradale, sia autostradale, nonché alle attività di distribuzione di GNL (gas naturale liquido), anche attraverso distributori self service.
2) Nei Comuni fino a 5.000 abitanti, con carenza di attività commerciali al dettaglio di beni di prima necessità e, in particolare, di medie e grandi strutture di vendita, il Sindaco valuta l’opportunità, mediante ordinanza, di anticipare l’orario di apertura delle attività medesime rispetto a quanto previsto al punto 1) dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17 marzo 2020, n. Z00010.
La presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.
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