La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 9883 depositata il 12 marzo 2020 è intervenuta in tema di applicazione delle attenuanti speciali affermando che “l’art. 13-bis, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000, come introdotto a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 158 del 2015, appare inequivocamente declinato nel senso di consentire la applicazione della attenuante ad effetto speciale solamente nella ipotesi in cui al delitto contestato sia conseguita la sussistenza di un debito tributario ed esso sia stato saldato, anche tramite procedure conciliative o adesive, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento penale in primo grado.”
La vicenda ha riguardato un imputato in ordine al reato di cui all’art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 74 del 2000, per avere egli, nella qualità di legale rappresentante di una società a responsabilità limitata emesso fatture relative ad operazioni inesistenti . L’imputato già condannato dal Tribunale, veniva dalla Corte di Appello intervenendo in sede di giudizio di rinvio, per la terza volta, aveva dichiarato la penale responsabilità. Avverso la decisione dei giudici di appello il condannato proponeva nuovamente interposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. In particolare lamentava la violazione dell’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000 (disposizione ora trasferita nell’art. 13-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo), la mancata applicazione della circostanza attenuante speciale ivi prevista.
Gli Ermellini rigettano il ricorso dell’imputato. I giudici di legittimità prima di analizzare le doglianze del ricorrente hanno ricordato la loro precedente sentenza di annullamento sul medesimo caso (sentenza n. 15458 del 2016) con cui avevano statuito che “la confisca per equivalente del profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non può essere disposta sui beni dell’emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall’utilizzatore delle fatture medesime, poiché il regime derogatorio previsto dall’art. 9 del dlgs n. 74 del 2000 – escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale – impedisce l’applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito Plurisoggettivo“.
Per i giudici del palazzaccio, esprimendosi sulle doglianze del nuovo ricorso, hanno ribadito che “laddove il reato sussista pur in assenza di un’evasione di imposta,[…], deve ritenersi che la circostanza attenuante speciale di cui, ora, all’art. 13-bis, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000 (ed allora di cui all’art. 13, comma 2-bis del medesimo decreto legislativo) non sia, in astratto, praticabile, non potendo ricorrere gli elementi fattuali per la sua applicazione.”
In particolare la Corte Suprema rileva che “fra i reati previsti e sanzionati dal dlgs n. 74 del 2000 ve ne sono alcuni, fra i quali quello appunto disciplinato dall’art. 8 ma al medesimo genere appartengono anche i reati di cui agli artt. 10 e 11, la cui integrazione non è condizionata dall’esistenza di un’omissione tributaria o comunque di un danno patrimoniale a carico dell’Erario.”