CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 marzo 2020, n. 7535

Tributi – Definizione agevolata lite pendente – Art. 6 del d.l. n. 193/2016 – Effetti – Estinzione del giudizio per cessata materia del contendere

Rilevato che

La F. S.p.A., quale rappresentante fiscale della P.B.L.S. B.V., ha proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza n. 78/24/10, depositata il 15 novembre 2010, resa tra le parti dalla Commissione tributaria regionale (CTR) del Piemonte, che respinse l’appello della società, nella qualità anzidetta, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Alessandria, che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento, col quale era contestata l’indebita detrazione dell’IVA per € 93.511,00, con riferimento all’anno 2002, in quanto afferente a costi non riconosciuti, con irrogazione delle relative sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La ricorrente in data 16 gennaio 2020 ha depositato memoria, con la quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con cessata materia del contendere per definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, come convertito, con modificazioni, dalla I. n. 225/2016.

Considerato che

1. Parte ricorrente, con la succitata memoria, alla quale ha allegato la relativa documentazione inerente al perfezionamento della definizione agevolata per i carichi affidati all’agente della riscossione, regolarmente notificata, ex art. 372 cod. proc. civ., all’Amministrazione controricorrente, ha comprovato di avere regolarmente definito la domanda di definizione agevolata presentata nei termini, con relativa assunzione dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, provvedendo quindi a versare l’intero importo dovuto secondo il piano di rateizzazione approvato, avendo altresi.

dimostrato che le cartelle per le quali è stata proposta la relativa istanza traggono origine dall’avviso di accertamento oggetto dell’originaria impugnazione da parte della società dinanzi alla CTP di Alessandria nel presente giudizio.

2. Alla stregua di ciò, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia notificata dalla ricorrente all’Amministrazione finanziaria, con contestuale declaratoria di cessata materia del contendere, ai sensi della succitata disposizione di legge, avendo la ricorrente comprovato di avere provveduto al pagamento integrale dell’importo determinato al fine della definizione agevolata della controversia.

3. Nulla va tuttavia statuito in ordine alle spese, in ragione del fatto che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ex art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, nella I. 1° dicembre 2016, n. 225.