MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 24 marzo 2020, n. 127
Servizi ferroviari e ingresso in Italia
Art. 1
(Riduzione servizi ferroviari e disposizioni in materia di ingresso in Italia)
1.I servizi ferroviari di cui al Decreto interministeriale n. 116 del 14 marzo 2020 sono ulteriormente ridotti come da tabelle allegate.
2.All’articolo 1 del Decreto interministeriale n. 120 del 17 marzo 2020, il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:
“3. Le disposizioni previste dai precedenti commi non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia”.
Art. 2
(Proroga efficacia dei Decreti Interministeriali)
1.E’ prorogata fino al 3 aprile 2020 l’efficacia dei seguenti decreti:
a) decreto interministeriale n. 112 del 12 marzo 2020;
b) decreto interministeriale n. 113 del 13 marzo 2020;
c) decreto interministeriale n. 114 del 13 marzo 2020;
d) decreto interministeriale n. 116 del 14 marzo 2020;
e) decreto interministeriale n. 117 del 14 marzo 2020;
f) decreto interministeriale n. 118 del 12 marzo 2020;
g) decreto interministeriale n. 120 del 17 marzo 2020;
h) decreto interministeriale n. 122 del 18 marzo 2020.
Art. 3
(Disposizioni finali)
1.Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data della sua adozione e sino al 3 aprile 2020.
2.I contravventori sono puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell’art. 650 del Codice penale.
Allegato
(Testo dell’allegato)