MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 24 marzo 2020, n. 127

Servizi ferroviari e ingresso in Italia

Art. 1

(Riduzione servizi ferroviari e disposizioni in materia di ingresso in Italia)

1.I servizi ferroviari di cui al Decreto interministeriale n. 116 del 14 marzo 2020 sono ulteriormente ridotti come da tabelle allegate.

2.All’articolo 1 del Decreto interministeriale n. 120 del 17 marzo 2020, il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

“3. Le disposizioni previste dai precedenti commi non si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia”.

Art. 2

(Proroga efficacia dei Decreti Interministeriali)

1.E’ prorogata fino al 3 aprile 2020 l’efficacia dei seguenti decreti:

a) decreto interministeriale n. 112 del 12 marzo 2020;

b) decreto interministeriale n. 113 del 13 marzo 2020;

c) decreto interministeriale n. 114 del 13 marzo 2020;

d) decreto interministeriale n. 116 del 14 marzo 2020;

e) decreto interministeriale n. 117 del 14 marzo 2020;

f) decreto interministeriale n. 118 del 12 marzo 2020;

g) decreto interministeriale n. 120 del 17 marzo 2020;

h) decreto interministeriale n. 122 del 18 marzo 2020.

Art. 3

(Disposizioni finali)

1.Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data della sua adozione e sino al 3 aprile 2020.

2.I contravventori sono puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell’art. 650 del Codice penale.

Allegato

(Testo dell’allegato)