Nel decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto Cura Italia) con l’articolo 63 è stato previsto un bonus fino a 100 euro in favore dei lavoratori subordinati ( titolari di un reddito di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR) in servizio nel mese di marzo e che non abbiano avuto per l’anno 2019 un reddito complessivo da lavoro dipendente superiore a 40.000 euro.

L’importo erogato a titolo di bonus non concorre alla formazione del reddito del lavoratore ed è erogato dai datori di lavoro del settore privato e del settore pubblico, senza bisogno di richiesta da parte del lavoratore, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Il bonus verrà erogato dal datore di lavoro in relazione al numero delle giornate di effettivo lavoro prestate. L’importo erogato a titolo di  bonus verrà portato in compensazione tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici”.

La prestazione lavorativa può essere resa con qualsivoglia modalità, quindi anche con modalità di lavoro agile.

L’Agenzia delle Entrate con la  risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 ha provveduto alla istituzione dei codici tributi per consentire, ai datori di lavoro, il recupero in compensazione a mezzo dei modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del premio di 100 euro erogato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 63 del D.L. n.18/2020. Nella risoluzione viene indicato che nel comma 2 dell’articolo 63 del dl n. 18/2020 “viene stabilito poi che i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”
  • Per il modello F24: “1699”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”. In sede di compilazione tale codice è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.
  • Per il modello F24 “enti pubblici”, F24 Ep: “169E”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”. Tale codice è esposto nella sezione “Erario” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Nella risoluzione in commento viene ricordato che ai fini del recupero in compensazione delle somme di cui trattasi i modelli F24  devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il recupero in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.