AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 27 marzo 2020, n. 101115

Sospensione del dazio e dell’IVA all’importazione gravanti sulle merci, necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Determina:

  1. la sospensione del dazio e dell’IVA all’importazione gravanti sulle merci, necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, importate da Enti o Organizzazioni di diritto pubblico e da altri Enti a carattere caritativo o filantropico, nonché sui beni importati per la libera pratica dalle Unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento;
  2. l’applicazione della sospensione di cui al numero 1 è subordinata al preventivo rilascio da parte dell’Ufficio delle Dogane competente di un’autorizzazione che accerti la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 74 Reg. Ce 1186 del Consiglio del 16 novembre 2009, comma 1, lettera a) e b);
  3. al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui al numero 2, è onere dell’importatore produrre all’atto dello sdoganamento una autocertificazione con la quale il medesimo attesti che i beneficiari siano i soggetti di cui al numero 1. oltre all’impegno a versare i dazi e l’IVA all’importazione dovuti in caso di mancata concessione della franchigia da parte della Commissione;
  4. qualora l’importatore sia soggetto diverso da quelli indicati nel numero 1, il rilascio dell’autorizzazione di cui al numero 2. è subordinato alla rigorosa verifica che il destinatario finale delle merci sia uno dei soggetti indicati e che venga rilasciata da quest’ultimo l’autocertificazione di cui al numero 3.

La sospensione di cui al presente provvedimento si applica a far data dal 1° febbraio 2020 fino all’emanazione della decisione della Commissione europea.