CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, ordinanza n. 10632 depositata il 25 marzo 2020

Reati tributari – Omessa presentazione dichiarazione – Rilevanza penale – Attenuante – Stato di indigenza economica – Impossibilità di pagare un professionista per la predisposizione e presentazione della dichiarazione – Esclusione

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il sig. G.P. ricorre per l’annullamento della sentenza in epigrafe indicata che, rigettando il suo appello, ha confermato la condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 10/07/2012.

1.1. Con unico motivo deduce il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza si limita a ribadire la sussistenza del dolo specifico di evasione desumendolo dalla mera consapevolezza del superamento della soglia di punibilità e dell’esistenza del debito tributario, negligendo completamente, ed irragionevolmente, la tesi difensiva dell’indigenza economica che gli aveva impedito dì retribuire un commercialista per la presentazione della dichiarazione.

2. Il ricorso è inammissibile perché i motivi: a) sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; c) prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

3.Osserva, al riguardo, il Collegio:

3.1. Il delitto di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, sanziona penalmente la violazione dell’obbligo, strumentale e accessorio all’obbligazione tributaria principale, di presentare la dichiarazione (annuale) dei redditi (ovvero sul valore aggiunto), obbligo che grava direttamente sul soggetto passivo di imposta il quale non può, di conseguenza, dedurre la mancanza del dolo specifico di evasione sul solo rilievo di non aver potuto pagare il professionista materialmente incaricato della sua predisposizione e presentazione;

3.2. trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il dovere di presentare la dichiarazione (Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, Rv. 246208 – 01), sicché la tesi difensiva è palesemente infondata nella misura in cui pretende di elevare a sicuro indice di assenza del dolo specifico di evasione l’impossibilità economica di sostenere i costi per presentare la dichiarazione;

3.3.oltretutto, tale impossibilità non si traduce, sul piano giuridico, nella mancanza della volontà dell’omissione, bensì nella prova della volontarietà dell’omissione stessa in quanto frutto di una scelta non obbligata, posta in essere nella piena consapevolezza della sussistenza dell’obbligo, del suo inadempimento, del superamento della soglia di punibilità.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.