CONSIGLIO NAZIONALE CDL – Comunicato 01 aprile 2020

FSBA: serve chiarezza per agevolare procedure

Modificare il procedimento e la relativa modulistica di accesso alle prestazioni gestite dal Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato – FSBA, “consentendo ai datori di lavoro e riconoscendo, come doverosamente per legge, la possibilità di proporre la domanda della prestazione – ed il suo accoglimento ricorrendo i requisiti di legge – a prescindere dal versamento dei contributi pregressi, adempimento normativamente non richiesto per la sola fruizione dell’assegno ordinario, di cui alla misura speciale emergenziale determinata dalla causale “COVID-19”. È quanto si legge nella lettera che la Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, ha inviato al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e al Presidente Inps, Pasquale Tridico, per richiedere maggiore chiarezza sulle procedure gestite dal Fondo e con cui si interfaccia anche la Categoria. Nella lettera il CNO chiede, inoltre, di modificare, con la necessaria urgenza, le procedure di accesso alle misure di ammortizzatore sociale previste dal d.l. n. 18/2020, prevedendo la possibilità di accedere alla Cassa integrazione in deroga come istanza subordinata “in tutti i casi in cui si sia rivelato infruttuoso, per incapienza degli stanziamenti trasferiti, il ricorso ai Fondi di cui alla citata norma”. Sottolineata, infine, la necessità di prevedere la possibilità di accedere ai Fondi per i lavoratori artigiani specificando la causale esclusiva “COVID-19” quale circostanza esimente dal versamento dei contributi pregressi.

Allegato

Gentile Ministro,

per le Sue urgenti valutazioni e determinazioni, sono a sottoporLe le nostre considerazioni in merito alle previsioni di cui all’art. 19, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e alle modalità con cui i Fondi interessati hanno disposto di darvi attuazione:

– Considerata la previsione dell’art. 19, co. 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, per il quale “i Fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”;

– Tenuto conto di quanto riportato dalla circolare Inps n. 47 del 28/03/2020, al cui punto d.1.2 “si rammenta che la domanda di accesso alle prestazioni per i due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi oggi attivi non deve essere presentata all’INPS, ma direttamente presso i rispettivi Fondi. È importante sottolineare che, analogamente a tutti gli altri settori interessati dalla normativa speciale del decreto-legge n. 18/2020, anche per queste categorie di aziende dell’artigianato e dei lavoratori somministrati sarà possibile ricorrere esclusivamente all’ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga.”;

– Considerata la non remota possibilità della insufficienza dello stanziamento, nonché la pretesa da parte dei Fondi di cui in premessa, in sede di domanda di fruizione delle prestazioni, della iscrizione obbligatoria e del versamento delle quote relative ad un periodo pregresso di 36 mesi – nonostante la previsione di cui al punto d.1.1. della citata circolare n. 47/2020 per cui “non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo”;

– Verificato invece che le procedure attualmente pretese dagli Enti in discorso impongono, pena l’improcedibilità della domanda stessa, l’iscrizione al Fondo FSBA e l’impegno al versamento dei contributi pregressi, fino all’ammontare di 36 mensilità, ove non già provveduto con l’adempimento tempestivo;

– Considerato che tale ultima condizione, arbitrariamente inserita quale requisito impeditivo della fruizione delle misure di cui al citato art. 19, co. 6, d.l. n. 18/2020, costituisce un illegittimo diniego di prestazione speciale, disposta nell’ambito delle misure emergenziali introdotte fra le altre con il citato d.l. n. 18/2020, e contravviene alle norme di legge ed alla esplicita portata applicativa evidenziata dalla citata circolare n. 47/2020;

Tutto quanto premesso

sottoponiamo alla Sua attenzione la verifica dell’opportunità di disporre la modifica immediata del procedimento e della relativa modulistica di accesso alle prestazioni, con particolare riferimento a quelle gestite dal Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato – FSBA, consentendo ai datori di lavoro e riconoscendo, come doverosamente per legge, la possibilità di proporre la domanda della prestazione – ed il suo accoglimento ricorrendo i requisiti di legge – a prescindere dal versamento dei contributi pregressi, adempimento normativamente non richiesto per la sola fruizione dell’assegno ordinario di cui alla misura speciale emergenziale determinata dalla causale “COVID-19”.

Si chiede inoltre di verificare la possibilità di modificare, con la necessaria urgenza, imposta dalle universalmente note condizioni di emergenza, le procedure di accesso alle misure di ammortizzatore sociale di cui al d.l. n. 18/2020, prevedendo, in ordine alla fattispecie di cui al citato art. 19, co. 6, il riconoscimento della possibilità di accesso alla Cassa integrazione in deroga di cui al successivo art. 22, quale istanza subordinata in tutti i casi in cui si sia rivelato infruttuoso, per incapienza degli stanziamenti trasferiti, il ricorso ai Fondi di cui alla citata norma.

Si sottolinea inoltre la necessità di prevedere la possibilità di proporre la domanda di accesso ai suddetti Fondi specificando la causale esclusiva “COVID-19” quale circostanza esimente dal versamento dei contributi pregressi.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si resta in attesa di un urgente riscontro.