CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 aprile 2020, n. 7657

Tributi – IRAP – Consulente aziendale – Collaborazione della moglie – Presupposto di autonoma organizzazione – Esclusione

Rilevato che

1. l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della CTR del Veneto, indicata in epigrafe, che, nel contraddittorio dell’Ufficio, ha accolto l’appello di C.B., consulente aziendale, avverso la sentenza della CTP di Treviso (n. 102/2011), che, a sua volta, ne aveva respinto il ricorso contro il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso delle somme che egli aveva versato, a titolo d’IRAP, per gli anni 2006-2009, sull’assunto che per la sua attività di consulente aziendale egli si fosse avvalso di prestazioni di lavoro dipendente;

2. la CTR ha motivato nei seguenti termini il rigetto del gravame: «Nel caso di specie appare palese al Collegio che il contribuente abbia dimostrato tramite la produzione di documenti, mod. unico, quadro RE, note contabili, di non possedere il requisito della “struttura organizzata” il fatto che abbia versato i contributi previdenziali a favore della moglie per effetto della sentenza di separazione è ininfluente nei rispetti dell’essenza dell’autonoma organizzazione e non appare pertanto l’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio delle attività anche in assenza di organizzazione.» (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);

3. il contribuente resiste con controricorso;

Considerato che

1. con l’unico motivo del ricorso, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: «1) Omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio […]», l’Agenzia censura la sentenza impugnata che, discostandosi dai principi sanciti da questa Corte in tema di autonoma organizzazione, ne ha esclusa la ricorrenza, senza considerare che il contribuente, negli anni d’imposta in esame, si era avvalso, in modo non occasionale, retribuendola, della collaborazione della moglie (T.D.P.) che, dal 2007, era stata assunta come dipendente a tempo indeterminato;

1.1. il motivo è inammissibile;

posto che la sentenza della CTR è stata pubblicata il 29/05/2013, il motivo di ricorso è quello dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nella nuova formulazione introdotta dall’art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che si applica in relazione alle sentenze d’appello pubblicate a partire dall’11/09/2012;

secondo l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte: «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass. sez. un. 7/04/2014, n. 8053);

ciò premesso, nella fattispecie, l’Agenzia, in modo non consentito, ha fatto valere il “vecchio” motivo di ricorso per cassazione, ossia, come suaccennato, l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, anziché, come avrebbe dovuto, il vizio dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, secondo l’attuale formulazione;

2. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

3. atteso che è soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica, difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1 – quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778);

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’Agenzia delle entrate a corrispondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00, a titolo di compenso, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge.