PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 01 aprile 2020, n. 659
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Art. 1
Proroga dei contratti del Dipartimento della protezione civile e delle regioni
1. Al fine di garantire il mantenimento della piena operatività del Dipartimento della protezione civile, nonché delle strutture regionali impegnate nella gestione dell’emergenza, i contratti di acquisizione di beni e servizi stipulati dallo stesso Dipartimento e dalle regioni in scadenza entro la data di cessazione dello stato di emergenza, possono essere prorogati, in deroga all’art. 106 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, di sei mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 2
Disposizioni in materia di proroga di termini ed adempimenti
1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno della struttura dipartimentale in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, i termini previsti in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 per gli adempimenti di cui al piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2023, nonché gli adempimenti di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e quelli relativi al controllo di gestione, in scadenza durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020, sono rinviati, per il Dipartimento della protezione civile, al trentesimo giorno successivo al termine del medesimo stato di emergenza.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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