MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 04 marzo 2020

Ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

Art. 1

Modalità di versamento

1. Il presente decreto, in attuazione l’art. 13, comma 4-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, stabilisce le modalità di versamento delle somme che i soggetti privati versano a titolo spontaneo e solidale all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

2. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis dell’art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, i soggetti privati versano nel bilancio dello Stato Capo 27, capitolo n. 2573, Entrate di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, art. 17, «Versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, da riassegnare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 4 dell’art. 13 della legge medesima».

3. Le somme versate vengono successivamente riassegnate al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3892 «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili».

4. Il versamento può essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, intestato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizzando l’apposito codice IBAN IT55C0100003245348027257317 relativo ai versamenti da operare in c/competenza presso la sezione di Tesoreria di Roma succursale. Nella causale del versamento devono essere indicati il codice fiscale ed i dati identificativi del soggetto privato che procede al versamento.