CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE – Nota 01 aprile 2020
Accesso, da parte dei professionisti datori di lavoro, agli ammortizzatori sociali speciali previsti dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – Aggiornamenti
La circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 ha fornito importanti chiarimenti in merito alle condizioni e alle modalità di accesso dei professionisti agli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
La circolare prende, in primo luogo, in esame, per quanto qui interessa, la questione relativa all’operatività del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali istituito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 dicembre 2019, n. 104125.
L’Istituto evidenzia come le prestazioni ordinarie e integrative previste nell’ambito di tale nuovo Fondo non possano essere, allo stato, erogate in quanto non è stato ancora costituito il Comitato amministratore, organo deputato a deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti.
Stante l’inoperatività del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, l’INPS chiarisce, quindi, che i professionisti datori di lavoro potranno accedere ai seguenti ammortizzatori sociali speciali previsti dal Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18:
1) I professionisti che occupano più di 5 dipendenti potranno accedere all’assegno ordinario di cassa integrazione garantito dal FIS (Fondo di Integrazione Salariale) con causale Covid-19 di cui all’art. 19 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
2) I professionisti che occupano fino a 5 dipendenti potranno accedere alla cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
La circolare prende, inoltre, posizione sulla questione relativa allo smaltimento delle ferie pregresse dei dipendenti sulla quale il Consiglio Nazionale Forense aveva chiesto chiarimenti nella lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 marzo 2020.
L’INPS precisa, al riguardo, che, sia in caso di assegno ordinario garantito dal FIS sia in caso di cassa integrazione in deroga, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza di accesso agli ammortizzatori sociali speciali presentata dai datori di lavoro.
Si segnala, infine, quanto chiarito dalla circolare INPS in merito alle modalità di pagamento ai lavoratori dei trattamenti di cassa integrazione:
1) trattamento di cassa integrazione garantito dal FIS -Fondo di Integrazione Salariale- con causale Covid-19 (professionisti che occupano più di 5 dipendenti): resta inalterata la possibilità per il datore di lavoro di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, ma, in via di eccezione, il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere il pagamento diretto in favore dei propri dipendenti da parte dell’INPS. In quest’ultimo caso, il datore di lavoro, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, potrà chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante difficoltà finanziarie.
2) trattamento di cassa integrazione in deroga (professionisti che occupano fino a 5 dipendenti): il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.