AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 03 aprile 2020, n. 107042
Esenzione dazio ed IVA all’importazione materiale COVID-19
Determina:
- Sono ammesse all’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA le importazioni di merci, necessarie a contrastare l’emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali. Al medesimo beneficio sono ammesse anche le importazioni effettuate da e per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.
- Le esenzioni di cui al punto 1 si applicano alle merci destinate alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite dal contagio da COVID-19 ovvero esposte al rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia, anche laddove le merci suddette restino nella proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione. Tali merci, dovendo soddisfare i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della Direttiva 2009/132/CE, non possono essere prestate, cedute o vendute a soggetti non aventi titolo all’esenzione o non coinvolti nelle finalità di cui sopra e non possono essere destinate ad usi diversi da quelli sopra menzionati.
- L’applicazione del beneficio di cui al punto 1 è soggetta alla verifica da parte dell’Ufficio delle Dogane competente della sussistenza in capo ai soggetti richiedenti il beneficio delle condizioni di cui alla decisione 2020/491 della Commissione, come specificate al punto 2.
- A tal fine, all’atto dello sdoganamento deve essere prodotta una autocertificazione secondo le modalità previste nella determinazione direttoriale prot. n. 102131 del 30/03/2020 compilando gli modelli pubblicati sul sito dell’Agenzia, con la quale il destinatario finale della merce attesti di appartenere alle categorie di soggetti di cui al punto 1 e che la merce per la quale si chiede il beneficio sia a lui destinata per le finalità indicate al punto 2.
- Qualora l’importatore sia soggetto diverso dal destinatario finale della merce avente diritto all’esenzione, ai fine della verifica di cui al punto 2 dovrà produrre una autocertificazione secondo le modalità previste nella determinazione direttoriale prot. n. 102131 del 30/03/2020, compilando gli appositi modelli pubblicati sul sito dell’Agenzia.
- Nelle ipotesi di cui al punto 6, gli Uffici delle dogane competenti verificheranno sia che la documentazione commerciale dimostri la corrispondenza tra la natura e la quantità delle merci oggetto di mandato e quelle importate, sia che il destinatario finale delle merci sia uno dei soggetti di cui al punto 1.
- Ai fini delle comunicazioni obbligatorie disposte dalla Commissione, le importazioni effettuate saranno oggetto di rigorosa rendicontazione a cura degli Uffici delle dogane preposti allo sdoganamento.
- L’esenzione di cui alla presente determinazione è efficace dal 30/01/2020 al 31/07/2020.
- La presente determinazione sostituisce la determinazione direttoriale n. 101115 del 27 marzo 2020.
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