CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2020, n. 6999
Tributi – ICI – Agevolazione – Terreni adibiti a impianti di itticoltura – Estensione – Esclusione
Ritenuto che
G.R. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle somme trattenute a titolo di IRPEF, anno 2013, sull’indennità percepita per ferie non godute negli anni 2009, 2010 e 2011, ha rigettato l’appello del contribuente, riconoscendo legittima l’assoggettabilità all’imposta sul reddito delle persone fisiche del compenso spettante per il lavoro svolto in luogo del godimento delle ferie, a fronte della sua “natura essenzialmente o parzialmente retributiva”. In particolare – e per quanto ancora qui rileva – la CTR ha ritenuto che rientrano nel c.d. “reddito imponibile” tutti i compensi erogati dal dipendente, anche indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra effettività della prestazione lavorativa e compensi percepiti, trattandosi comunque di erogazioni derivanti dal rapporto di lavoro e rappresentando una delle vicende dello stesso rapporto lavorativo”, ai sensi dell’art. 49 T.u.i.r.
L’Ufficio si costituisce con controricorso.
Considerato che
Il ricorso è affidato a tre motivi;
Con il primo si denuncia violazione dell’art. 6, co. 2, T.U. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver la CTR attribuito natura retributiva all’indennità per ferie non godute;
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 51, co. 1, (ex art. 48 TUIR), in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., censurando l’assimilazione fatta dalla CTR dell’indennità percepita per ferie non godute all’imponibile del lavoro dipendente;
con il terzo motivo, infine, si assume la violazione degli artt. 2109 c.c. e 36 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., censurando la decisione della CTR nella parte in cui afferma che ai fini della retribuzione imponibile debbano essere ricompresi tutti i compensi erogati al dipendente anche a prescindere dal nesso sinallagmatico tra effettività della prestazione lavorativa e compensi percepiti.
I motivi, che per la loro per la loro stretta connessione meritano una trattazione congiunta – invocando il profilo dell’assoggettabilità all’imposizione fiscale dell’indennità per ferie non godute per assimilazione al concetto di reddito da lavoro dipendente – sono infondati.
L’indennità sostitutiva delle ferie non godute, è soggetta a tassazione a norma degli artt. 46 e 48 D.P.R. n. 917/1986, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha natura retributiva agli effetti fiscali e, pertanto, sono assoggettati alla tassazione IRPEF (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8915 del 16/04/2014). Ed infatti, questa Corte (Cass. 1232/2015) ha già avuto modo di affermare, il principio secondo cui, in tema di redditi da lavoro dipendente, i compensi per ferie non godute (cfr. Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 8020 del 28/03/2017, per la tassazione dell’indennità sostitutiva del riposo settimanale) hanno natura retributiva agli effetti fiscali e, pertanto, sono assoggettati alla tassazione IRPEF. D’altro canto un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione (v. Sez. 5, Sentenza n. 18606 del 15/09/2004; Sez. 5, Sentenza n. 1250 del 23/01/2006, da ultimo Cass. n. 5482/2019).
La CTR, pertanto, ha fatto buon governo dei superiori principi.
Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.1.500, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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