MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 24 marzo 2020, n. 4

Finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato

Articolo 1

Ripartizione delle risorse

Ai sensi dell’art. 22 comma 2 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, con riferimento all’annualità 2019, sono destinati € 15.000.000,00 per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato.

Le somme di cui al precedente comma sono poste a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome per il 60% sulla base degli apprendisti assunti e per il 40% sulla base degli apprendisti formati, entrambi calcolati sulla media nel triennio 2016-2018 e prevedendo un limite minimo per ciascuna Amministrazione pari a € 77.400,00. Le risorse ripartite per ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono riportate nella Tabella 1, sulla base dei dati indicati in Tabella 2.

Tabella 1: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ANNUALITA’ 2019 (*)

RegioniRisorse
Piemonte1.539.254,00 €
Valle d’Aosta77.400,00 €
Lombardia2.478.275,00 €
P.A. Bolzano336.607,00 €
P.A. Trento181.470,00 €
Veneto3.081.009,00 €
Friuli Venezia Giulia377.910,00 €
Liguria391.144,00 €
Emilia Romagna2.212.165,00 €
Toscana780.510,00 €
Umbria218.591,00 €
Marche395.362,00 €
Lazio1.197.150,00 €
Abruzzo153.712,00 €
Molise77.400,00 €
Campania465.438,00 €
Puglia355.355,00 €
Basilicata77.400,00 €
Calabria125.384,00 €
Sicilia387.460,00 €
Sardegna91.004,00 €
TOTALE15.000.000,00 €

Legenda:

(*) Risorse arrotondate all’unità di euro

Tabella 2: DATI APPRENDISTI

RegioniApprendisti occupati (a)Apprendisti formati (b)
Piemonte37.32717.794
Valle d’Aosta1.609361
Lombardia77.77927.413
P.A. Bolzano5.0273.590
P.A. Trento5.4882.035
Veneto56.27134.497
Friuli Venezia Giulia8.9274.367
Liguria13.1514.178
Emilia Romagna47.10325.375
Toscana36.6233.325
Umbria9.1351.757
Marche16.5543.163
Lazio43.95611.905
Abruzzo6.4551.220
Molise793307
Campania20.9862.797
Puglia17.28151
Basilicata2.13189
Calabria6.048260
Sicilia18.843 0
Sardegna3.969640
TOTALE435.454145.123

Legenda

(a) fonte INPS (media del triennio 2016-2018)

(b) fonte monitoraggio regionale: apprendisti iscritti a percorsi formativi a finanziamento pubblico (media del triennio 2016-2018)

Ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote relative alle Province Autonome di Bolzano e Trento, indicate nella tabella 1, sono rese indisponibili per un totale di € 518.077,00.

Una quota fino al 10% del totale delle risorse di cui alla tabella 1 può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all’attività formativa in apprendistato non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria. Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.

Articolo 2

Impegni giuridicamente vincolanti

Le somme assegnate saranno erogate alle Regioni in regola, per le annualità pregresse, con la presentazione degli impegni giuridicamente vincolanti riguardanti la formazione nell’apprendistato, previa trasmissione da parte delle stesse dell’allegato modello di dichiarazione di IGV, Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente atto. Alla dichiarazione di IGV dovrà essere allegata copia dell’atto di assunzione di impegno giuridicamente vincolante riferito alle risorse da trasferire, indicato nella stessa dichiarazione.

Si richiede, altresì, alle Regioni la presentazione di una relazione descrittiva delle attività oggetto dell’atto di assunzione di impegno sul quale è richiesto il finanziamento, secondo le indicazioni riportate nell’Allegato 2.

La mancata trasmissione della suindicata documentazione entro il 31 dicembre 2021 autorizza il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al conseguente disimpegno dal Fondo sociale per occupazione e formazione, cap. 2230 piano gestionale 2, di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, delle somme non impegnate da parte delle Regioni.

In caso di comprovata necessità, ed entro il suindicato termine, la Regione potrà inoltrare richiesta di proroga per l’invio degli atti giuridicamente vincolanti perfezionati. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, valutate le motivazioni addotte, si riserva la possibilità di concedere la proroga richiesta per un massimo di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza su indicata.

Gli atti giuridicamente vincolanti perfezionati successivamente al 31 dicembre 2021 o alla data dell’eventuale proroga concessa, non saranno considerati utili ai fini istruttori.

Per le Regioni non in regola con la presentazione degli impegni giuridicamente vincolanti per le annualità pregresse riguardanti la formazione nell’apprendistato, le risorse assegnate saranno erogate solo al momento della completa rendicontazione.

Articolo 3

Monitoraggi regionali

Ai sensi dell’art. 17 comma 6 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, allo scopo di monitorare l’avanzamento delle attività formative nell’esercizio dell’apprendistato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l’INAPP, predispone un documento di monitoraggio nazionale, sulla base dei rapporti annuali di attuazione regionali, elaborati secondo le modalità che verranno impartite con successiva nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La trasmissione dei suddetti rapporti di monitoraggio da parte di ciascuna Regione e Provincia Autonoma, che costituisce adempimento vincolante, dovrà avvenire entro e non oltre il 15 novembre 2020. In caso di mancata presentazione del predetto rapporto di monitoraggio entro il termine indicato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmetterà formale sollecito all’amministrazione regionale inadempiente; decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dall’invio del sollecito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di una tempestiva assegnazione delle risorse, valorizzerà a zero il calcolo di riparto dei decreti riguardante il finanziamento delle attività formative nell’esercizio dell’apprendistato.

Articolo 4

Adozione singoli decreti

Per le Regioni non in regola con la presentazione, per le annualità pregresse, degli impegni giuridicamente vincolanti riguardanti la formazione nell’apprendistato saranno adottati singoli decreti nei quali saranno esplicitate le modalità di erogazione delle risorse assegnate per l’annualità 2019, relative a diritto-dovere all’istruzione e alla formazione professionale, sistema duale e apprendistato, condizionandole al completamento degli adempimenti rendicontativi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la sua efficacia è subordinata alla prescritta registrazione da parte degli organi di controllo.

Allegato

(Testo dell’allegato)