MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 06 aprile 2020

Istituzione di un Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all’art. 1 comma 518 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito Fondo) istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole.

Art. 2

Risorse disponibili

1. Ai sensi dell’art. 1 comma 518 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse da attribuire per il perseguimento delle finalità ivi indicate ammontano a 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020.

2. Le disposizioni di attuazioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche in caso di variazione delle risorse di cui al comma precedente.

Art. 3

Attività finanziabili

1. Il Fondo, in coerenza con l’art. 6-bis comma 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e sulla base delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72, sostiene le attività di supporto tecnico svolte da BMTI S.c.p.A. per garantire il funzionamento delle CUN.

2. In particolare, il Fondo sostiene le attività di cui all’art. 6, commi 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72, assicurando le funzioni di segreteria delle CUN e la regolarità, la trasparenza e l’informazione economica connessa ai lavori delle commissioni.

3. Il Fondo può sostenere, inoltre, attività di supporto tecnico svolte da BMTI S.c.p.A., diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui al comma precedente, coerenti con le finalità del decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72 e dirette a promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole.

Art. 4

Convenzioni

1. La puntuale definizione delle attività di cui all’art. 3 del presente decreto, le tempistiche di svolgimento delle stesse, le modalità di erogazione del sostegno, nonché ogni ulteriore aspetto di dettaglio connesso all’efficace ed efficiente utilizzo delle risorse del Fondo, è demandato alla conclusione di appositi accordi tra il Ministero e BMTI S.c.p.A..

2. Per le attività di cui al comma precedente, è competente il Dipartimento delle politiche competitive della qualità agro-alimentare ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualità agro-alimentare e dell’ippica, Ufficio dirigenziale non generale PQAI III-Politiche di filiera, che vi provvede nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di accordi con amministrazioni aggiudicatrici che beneficiano di diritti esclusivi in virtù di disposizioni legislative.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.