L’Agenzia delle Entrate nella risposta in commento ha precisato che l’erogazione dell’indennità sostitutiva di mensa corrisposta dai datori di lavoro ai propri dipendenti tramite un’applicazione per smartphone commercializzata in Italia dalla società titolare istante del portale alcuni importi relativi ai pasti dai medesimi consumati presso un qualunque esercizio commerciale, nella pausa dedicata concorrono, ai fini Irpef, integralmente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente del percettore.
L’Agenzia delle Entrate, afferma che ai fini IRPEF l’articolo 51, comma primo, del TUIR statuisce che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Vi rientrano, quindi, tutti gli emolumenti in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro. 
Inoltre sottolinea che affinché siano esclusi dalla determinazione del reddito, comma 2, lettera c), dell’articolo 51 del Tuir, occorre che l’erogazione sia rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi e che ricorrano determinate condizioni, cioè che le indennità di vitto siano corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione.
Pertanto, come previsto dalla circolare 29 marzo 2018, n. 5/E, paragrafo 4.9, le predette erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
In tale ipotesi gli importi corrisposti vanno qualificati ai fini IRPEF come indennità sostitutive di mensa e ai fini IRES come costi deducibili, con le seguenti precisazioni.
Tuttavia, secondo il richiamato documento di prassi, si può ritenere in linea di principio che l’esclusione dal concorso alla determinazione del reddito riguardi solo quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente alcune condizioni che di seguito si elencano:
  • orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto; sono esclusi, quindi, tutti i dipendenti ai quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell’orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pranzo, viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa.
  • le prestazioni siano offerte alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee di essi;
  • il dipendente sia addetto ad una unità produttiva; sono esclusi, quindi, coloro che non sono stabilmente assegnati ad una “unità” intesa come sede di lavoro.
  • la suddetta unità sia ubicata in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consenta di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni pasto.

Al fine di verificare se una prestazione di somministrazione di alimenti e bevande sia riconducibile alla categoria dei servizi di mense aziendali, ovvero in quella dei servizi sostitutivi di mensa aziendale, si deve far riferimento:

  • alle modalità attraverso le quali la prestazione viene resa;
  • alla presenza di eventuali convenzioni tra i partecipanti al contratto di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione a quest’ultimo aspetto, con la circolare 16 luglio 1998, n. 188, il Ministero delle Finanze, commentando la formulazione dell’articolo 48, comma 2, lettera c), del TUIR (attuale articolo 51), ha ripreso il contenuto della circolare 23 dicembre 1997, n. 326, qualificando come mense aziendali anche gli esercizi pubblici, limitatamente alle prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande realizzate sulla base di specifiche convenzioni con i datori di lavoro.

Dalla possibilità di attribuire la qualifica di mensa aziendale anche agli esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.), sia pur subordinata alla condizione di una preventiva convenzione con il datore di lavoro, discende che, ai fini della corretta collocazione di una somministrazione in una delle due tipologie – servizi sostitutivi di mensa aziendale ovvero mense aziendali o interaziendali – si rende necessario esaminare
compiutamente le modalità con cui la prestazione stessa viene resa. 

Questo principio generale al comma 2, lettera c), prevede delle eccezioni, escludendo dalla formazione del reddito:

  • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi
  • le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, fino all’importo complessivo giornaliero di quattro euro, aumentato a otto euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica
  • le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

Costo ai fini Ires
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che ai fini IRES, in merito alla deducibilità degli oneri sostenuti dalla società, si ritiene che il costo relativo rappresenti un onere sostenuto per l’acquisizione di un servizio non riducibile esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, non subisca la limitazione alla deducibilità di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR. Resta fermo che il predetto costo concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile, fermo restando il rispetto dei principi generali di inerenza e di previa imputazione dei componenti negativi, ai sensi dell’articolo 109 del citato TUIR.