AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 21 aprile 2020, n. 122671/RU

Disciplina degli impianti non presidiati. Controlli propedeutici all’autorizzazione a seguito emergenza sanitaria e gestione del registro cartaceo 2020

Si fa seguito alla nota della scrivente prot.178594 dell’8 novembre 2019 (allegato 1), con la quale sono state fornite istruzioni relativamente al rilascio del registro cartaceo degli impianti non presidiati per l’anno 2020, nelle more dell’effettuazione, da parte dell’UD competente sull’impianto, delle verifiche propedeutiche al rilascio dell’autorizzazione, di cui all’articolo 10, comma 2 della determinazione prot. n. 724 del 21 marzo 2019, per la presentazione in forma telematica dei dati del medesimo registro.

Fino all’effettuazione di tali verifiche, con nota prot. n. 81575 del 13 marzo 2020 è stato dato avvio alla sperimentazione rendendo disponibile, dal 19 marzo 2020, l’ambiente informatico di addestramento, affinché gli esercenti impianti non presidiati possano testare la corretta funzionalità dell’invio telematico all’Agenzia dei dati del predetto registro. Anche le positive risultanze di tale fase costituiscono condizione pregiudiziale per il rilascio della predetta autorizzazione e quindi il passaggio in ambiente di esercizio.

Al riguardo, in considerazione delle criticità determinate dall’attuale situazione emergenziale, si rappresenta che le predette verifiche, che potrebbero richiedere un sopralluogo presso l’impianto, potranno essere differite dagli UD al termine dell’emergenza epidemiologica in corso, compatibilmente con la programmazione delle altre attività di controllo previste dalla normativa vigente. Ciò anche al fine di consentire il riscontro di quanto sarà richiesto, relativamente all’assetto impiantistico, con le istruzioni tecniche di dettaglio che la scrivente fornirà ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della predetta determinazione prot. n. 724/2019.

Resta fermo pertanto che, ai sensi dell’art.10, comma 3, della più volte citata determinazione, la chiusura del registro cartaceo per l’anno 2020 potrà avvenire solo una volta che l’UD, esauriti i riscontri, avrà rilasciato l’autorizzazione di cui al sopra richiamato articolo 10, comma 2, per ciascun impianto non presidiato di competenza ed alla data indicata nel medesimo provvedimento.

Da quel momento, infatti, l’esercente è abilitato ad inviare le giacenze contabili di inizializzazione del registro telematico nel cosiddetto “ambiente di esercizio”, in conformità a quanto prescritto nella sopra richiamata nota prot. n. 178594 dell’8 novembre 2019.

Per l’esecuzione degli inventari di cui all’art. 9, comma 5, della determinazione n. 724/2019, il registro dovrà contenere un’apposita distinta sezione per ciascun tipo di carburante erogato.

I dati che l’esercente avrà inviato in ambiente di esercizio, copia di quelli storicizzati nel concentratore esterno come rilevati dal concentratore di stazione, avranno piena validità per i fini fiscali e tributari.

Allegato

(AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Nota 08 novembre 2019, n. 178594/RU)