Commissione Tributaria Regionale per il Veneto sentenza n. 138, sezione 2, depositata il 14 febbraio 2020

La tardività nella presentazione delle domande di ruralità non inficia la qualificazione degli immobili alla luce del disposto dell’art. 23, comma 1 bis, del  D. L. n. 207/2008, secondo cui: «non si considerano fabbricati le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto urbano, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità». Infatti, il termine fissato dal D. L. n. 70/2011 per la presentazione da parte del contribuente della domanda di ruralità non rappresenta carattere di perentorietà e non impedisce ad una domanda tardiva di produrre i propri effetti anche per il quinquennio antecedente

FATTO

Il Comune di Vicenza ha notificato, in data 18.6.2013, al sig. A.A. gli avvisi di accertamento nn. 2845-2853-2859-2862-2063/2013 relativamente ad ICI, anni dal 2007 al 2011, per immobili siti nel territorio municipale.

L’interessato chiedeva la sospensione dei provvedimenti, al fine di poter terminare l’iter di iscrizione degli immobili in questione nel catasto immobili rurali.

Il comune, nel 2013, concedeva la sospensione richiesta, salvo nel 2014 dichiararla decaduta per non fornitura dei documenti richiesti. Seguivano tra le parti altri incontri, al termine dei quali il Comune emetteva provvedimento, notificato l’1.8.2016, con il quale si confermava la validità degli avvisi, con l’eccezione delle sanzioni.

Il sig. A. adiva la CTP di Vicenza, la quale, con sentenza n. 74/2017, depositata il 24.1.2017, accoglieva il ricorso e compensava tra le parti le spese di giudizio.

Con appello del 3.7.2017, il Comune contesta la sentenza citata per i seguenti motivi:

– illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co 2, del D.M. del Ministero delle Finanze del 26.7.2012 e dell’art. 2, co 5 ter, del D.L. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013.

I Giudici di primo grado hanno accolto il ricorso basandosi esclusivamente sul fatto che il D.L. 70/2011, norma che ha previsto la presentazione dell’annotazione di ruralità, entro il 30.9.2012, non ha disposto l’irrogazione e la liquidazione di alcuna sanzione oltre il termine.

Nel caso di specie, la mancata osservanza del termine perentorio del 30.9.2012 non produce effetti per l’esenzione ICI per i 5 anni antecedenti, bensì il riconoscimento del carattere di ruralità dal momento della presentazione della denuncia catastale.

Si evidenzia che l’art. 2, comma 5 ter, del D.L. 102/2013, convertito nella legge 124/2013, ha fornito l’interpretazione autentica chiarendo che le domande di variazione presentate con la speciale procedura di cui al D.L. 78/2011 producono i loro effetti a decorrere dal quinto anno antecedente alle domande stesse solo se il termine del 30.9.2012 è stato rispettato.

Nel caso di specie, si ribadisce, non essendo stato rispettato il termine in questione, la ruralità va riconosciuta dalla presentazione della richiesta e non per i periodi antecedenti.

– Illegittimità della sentenza per violazione del D.L. 102/2013 relativamente all’efficacia retroattiva della richiesta di annotazione della ruralità.

Nonostante il Comune sia convinto che siano retroattive solo le domande di ruralità presentate entro il 30.9.2012, anche ammettendo, per pura ipotesi, tale retroattività pure per le domande tardive, nel caso in esame l’ICI per l’anno 2007 sarebbe in ogni caso dovuta.

Da rilevare che lo stesso contribuente ha chiesto di “dichiarare la non tassabilità ai fini ICI dei fabbricati rurali … a far tempo dal quinquennio antecedente la presentazione della domanda di iscrizione catastale e della relativa autocertificazione”.

I primi Giudici, sul punto, non hanno rispettato la norma.

L’atto termina con la richiesta, in riforma della sentenza impugnata, di declaratoria di legittimità del comportamento del Comune; con vittoria delle spese di giudizio.

Con controdeduzioni del 19.10.2017, il contribuente sottolinea:

– si rammenta che le unità immobiliari in questione erano censite al Catasto fabbricati nelle categorie A/2, A/3, C/6 e 018 e che le stesse, in base alla normativa vigente all’epoca, costituivano pertinenze dei fondi agricoli ai quali erano asservite; all’epoca dell’entrata in vigore dell’ICI, le stesse erano escluse dalla tassazione per effetto dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992.

Si fa, inoltre, presente che l’art. 23, comma 1 bis, del D.L. 207/2008 stabilisce “… non si considerano fabbricati le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto Urbano, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità…”.

L’atto termina con la richiesta di conferma della sentenza di primo grado; con vittoria delle spese di giudizio.

Valore della causa euro 20.453, 19.

DIRITTO

Con il primo motivo di contestazione della sentenza impugnata, il comune rileva

– illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co 2, del D.M. del Ministero delle Finanze del 26.7.2012 e dell’art. 2, co 5 ter, del D. L. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013

e con il secondo

– Illegittimità della sentenza per violazione del D.L. 102/2013 relativamente all’efficacia retroattiva della richiesta di annotazione della ruralità.

Entrambe le censure vanno respinte.

Nel caso di specie, gli edifici in questione, sino al 2009, erano censiti assieme ai fondi agricoli dei quali erano al servizio al Catasto Terreni; solo successivamente, gli immobili stessi sono stati accatastati, attraverso procedura DOCFA, al catasto fabbricati in C/2, C/6, A/2, A/3 e D/8, pur conservando le stesse caratteristiche di collegamento con i terreni circostanti. Questo fatto è acclarato e non messo in discussione dal Comune.

Il fatto, oggettivamente vero, che i contribuenti non hanno presentato entro il 30.9.2012 la richiesta di annotazione catastale, come giustamente rilevato dai primi Giudici, non comporta alcuna sanzione, pertanto il comportamento del Comune non può essere approvato.

Va, inoltre, valorizzato il contenuto dell’art. 23, comma 1 bis, del D.L. 207/2008, il quale recita “… non si considerano fabbricati le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto Urbano, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità“; atteso che nessuno nega la situazione reale presente da anni, l’effettiva ruralità degli immobili in questione, la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, deve essere confermata.

Il comportamento negligente del contribuente impone la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, II Sezione, respinge l’appello del Comune e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.