CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 4458 del 7 marzo 2016
FALLIMENTO – CONCORDATO PREVENTIVO – ORGANI – CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI – INCARICO DI COMMISSARIO GIUDIZIALE E DI LIQUIDATORE IN CAPO AL MEDESIMO SOGGETTO – MANCANZA DI CONTESTAZIONE SUL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI LIQUIDATORE E SVOLGIMENTO DELLA CORRISPONDENTE ATTIVITÀ – CONSEGUENZE SULLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.10.1996 la I. C. C. S. S.p.a. chiedeva l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, alla quale veniva ammessa con decreto del Tribunale di Camerino del 29.10.1996, con cui veniva dichiarata aperta la procedura e nominato commissario giudiziale l’odierno ricorrente.
Con sentenza del 31.10-12.11.1997 il Tribunale di Camerino omologava la proposta approvata dai creditori e successivamente, su istanza del 3.12.2004 depositata dell’odierno ricorrente quale commissario giudiziale liquidava al predetto il relativo compenso come da decreto del 22.1.2005.
Il ricorrente veniva quindi nominato liquidatore giudiziale, come da contenuto della citata sentenza di omologa, rinunciando peraltro al compenso ulteriore per l’attivita’ di commissario giudiziale, D.M. n. 570 del 1992, ex art. 5, comma 2, concentrandosi nella sua persona le due, pur distinte e separate, funzioni.
Esaurite le operazioni di liquidazione dei beni, su istanza del liquidatore giudiziario del 27.10.2009 veniva approvato senza rilievo alcuno il conto della gestione in data 22.1.2010 con un attivo realizzato di Euro 2.119.039,07 corrispondente, al netto di oneri e spese ad una percentuale satisfatoria in favore dei creditori chirografari pari ad oltre il 54%.
Con istanza del 6.5.2010, il ricorrente chiedeva quindi la liquidazione del proprio compenso, per la specifica ed autonoma funzione svolta di liquidatore giudiziale, esponendo in modo articolato vicende e contenuti della predetta attivita’, nonche’ chiarendo anche i fondamenti giuridici della richiesta.
All’istanza seguiva il provvedimento che, liquidava un “ulteriore compenso” di Euro 2.000,00 quale supplemento di liquidazione rispetto a quella gia’ effettuata in favore del Commissario Giudiziale.
Avverso il detto provvedimento ricorre per cassazione il F. sulla base di un unico articolato motivo.
La procedura non si e’ costituita in giudizio.
All’udienza del 18.2.15 e’ stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Societa’ casearia Centro sud spa che e’ stata regolarmente effettuata. L’intimata non si e’ costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico articolato motivo di ricorso il ricorrente lamenta che posto che avendo egli svolto dopo l’attivita’ di Commissario giudiziale per la quale il compenso era gia’ stato a suo tempo liquidato, la successiva attivita’ di liquidatore, per quest’ultima spettava ad esso un ulteriore autonomo compenso che nel caso di specie non era stato adeguatamente liquidato, avendo il tribunale riconosciuto unicamente un supplemento di modestissima entita’ (Euro 2000,00) in aggiunta al compenso gia’ liquidato come commissario giudiziale.
Il motivo appare fondato.
E’ incontroverso nel caso di specie che l’odierna ricorrente ebbe a ricoprire il doppio incarico – prima di commissario giudiziale del concordato e quindi di liquidatore della cessio honorum.
A tale proposito questa Corte ha gia’ avuto occasione di affermare che in tema di concordato preventivo con cessione di beni, nel caso in cui il medesimo soggetto ricopra il doppio incarico, prima di commissario giudiziale del concordato e poi di liquidatore, il relativo compenso non puo’ prescindere dal distinto ruolo assunto e dal conseguente espletamento di ulteriore e diversa attivita’, che merita, quindi, separata ed autonoma remunerazione. (Cass. 27085/11).
La specifica caratterizzazione dell’incarico di liquidatore ne rivela l’ontologica distinzione rispetto all’ufficio del commissario giudiziale, che, laddove la liquidazione sia affidata a diverso soggetto, sul suo espletamento e’ tenuto a svolgere attivita’ di sorveglianza e controllo. La coincidenza soggettiva, per l’effetto, non incide sulla sfera delle rispettive funzioni, che restano distinte e non assimilabili e per logico corollario meritevoli di istinto compenso. (Cass. 15699/11).
Va peraltro osservato che questa Corte ha recentemente affermato che la nomina a liquidatore della persona gia’ in carica come commissario giudiziale collide con il requisito, di cui al combinato disposto dell’art. 182, comma 2, e art. 28, comma 2, L. Fall. (nel testo, applicabile “ratione temporis” e risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 12 settembre 2009, n. 167), che il liquidatore sia immune da conflitto di interessi, anche potenziale, ipotesi, invece, configurabile laddove nella sua persona si cumulino la funzione gestoria con quella di sorveglianza dell’adempimento del concordato, di cui all’art. 185, comma 1, della L. Fall. (Cass. 1237/13).
Tuttavia deve ritenersi che qualora la nomina a liquidatore del commissario giudiziale non sia stata oggetto di contestazione e l’attivita’ sia stata conseguentemente svolta non possa negarsi al liquidatore il compenso per l’attivita’ svolta (vedi in tal senso Cass. 2956/14 che ha fatto anche riferimento alla attivita’ svolta dal liquidatore prima della emanazione della citata sentenza n. 1237/13 come avvenuto nel caso di specie).
L’attivita’ di liquidatore svolta dal ricorrente merita, quindi, separata ed autonoma remunerazione rispetto a quella gia’ effettuata per l’attivita’ di commissario giudiziale.
Tale principio, unitamente a quello della mancata motivazione del provvedimento di liquidazione nel caso concreto, e’ stato violato nella specie onde s’impone l’annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio della causa,anche per la liquidazione delle spese di questa fase, ad altra sezione dello stesso Tribunale perche’, in ossequio al principio enunciato ed a quello della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, venga riesaminata l’istanza del professionista tesa alla liquidazione ulteriore del compenso richiesto per l’attivita’ di liquidazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Macerata in diversa composizione.
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