La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 12571 depositata il 4 maggio 2020 intervenendo in tema di esecuzione all’ordine contenuto in una sentenza definitiva straniera ha ribadito che “nelle procedure di cooperazione giudiziaria non viene in considerazione per lo Stato richiesto il principio di legalità, che deve essere invece rispettato dallo Stato richiedente, con la conseguenza che è sufficiente che il fatto posto alla base della richiesta costituisca un reato secondo l’ordinamento italiano al momento della decisione.”
La vicenda ha riguardato un imprenditore di San Marino accusato e definitivamente condannato per il reato di autoriciclaggio e frode fiscale commesso nella Repubblica di San Marino. L’imprenditore era stato definitivamente condannato per aver trasferito, sostituito ed occultato il provento di reati da lui commessi di frode fiscale, traffico illecito di rifiuti e distrazione di beni di una società fallita. Il caso ha inizio, in Italia, con la richiesta di cooperazione giudiziaria da parte dello Stato di San Marino per l’esecuzione della suddetta misura ablatoria in Italia, disposta dall’autorità giudiziaria. La Corte di Appello disponeva il riconoscimento della sentenza penale definitiva. Avverso tale decisione l’imprenditore Sanmarinese propone ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso. Inoltre la Corte Suprema evidenzia che la “verifica della doppia incriminabilità ai fini dell’art. 733 cod. proc. pen. non può infatti comportare la rivalutazione della punibilità in concreto del fatto, oggetto della richiesta di cooperazione.” Nel caso di specie la sentenza straniera contiene infatti un accertamento sul “fatto” definitivo che il giudice italiano deve considerare come tale. Quel che rileva è che il fatto – presupposto del reato di autoriciclaggio – sia un reato secondo l’ordinamento penale italiano. Inoltre non regge la tesi, sostenuta dal ricorrente, della non punibilità in quanto il trasferimento sarebbe avvenuto per ragioni di godimento personale (648 ter.1, quarto comma) e non per occultare il denaro.
I giudici del palazzaccio, infine, respingono anche la doglianza inerente al principio bis in idem. Infatti per i giudici della Suprema Corte “La confisca infatti riguarda una attività commessa dal ricorrente in San Marino, di trasferimento all’estero di parte di somma depositata su mandato fiduciario per l’impiego in una operazione immobiliare”.