ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 06 maggio 2020, n. 866
Sospensione del pagamento delle rate dei mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147″ (“Fondo di garanzia per la prima casa”)
Si fa seguito alla Lettera Circolare UCR/000840 del 30 aprile 2020 con la quale è stata data comunicazione della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, Serie Generale n. 110, Suppl. Ordinario n. 16, della Legge 24 aprile 2020, n. 27 (da ora Legge) “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COV1D-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”.
In particolare, secondo quanto disposto dall’art 1, comma 1, della Legge, tra le modifiche apportate in sede di conversione del D.L n. 18/2020, in merito all’ambito di operatività del “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa” di cui all’art. 2, comma 475 e ss della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. Fondo Gasparrini), è stata segnalata l’introduzione, all’art. 54, comma 1, della lettera b-bis): “la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147″(“Fondo di garanzia per la prima casa”).
Al riguardo, si segnala che, fermo restando gli eventi che consentono l’accesso al Fondo Gasparrini, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui che fruiscono della garanzia del “Fondo di garanzia per la prima casa” può essere concessa anche qualora questi mutui presentino ritardi di pagamento inferiori a 90 giorni.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.