MINISTERO UNIVERSITÀ E RICERCA – Decreto ministeriale 29 aprile 2020, n. 57
Modalità di svolgimento della prima sessione degli esami di Stato delle Professioni regolamentate, non regolamentate, di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile nonché di Revisore Legale
Art. 1
Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001, nonché delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale
1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle OO.MM. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, è costituito, per la prima sessione dell’anno 2020, da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza.
2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Con riferimento alla prima sessione dell’anno 2020 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’articolo 1, si rinvia, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, a quanto previsto nelle ordinanze ministeriali n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, nel D.P.R. n. 328/2001 nonché alle ulteriori disposizioni normative applicabili agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’articolo 1 non disciplinate dal suddetto regolamento.