MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 08 maggio 2020, n. 4073
Comunicazione di intenzione a procedere a fusione per incorporazione di cooperative sociali – art. 12 d.lgs. 112 del 3 luglio del 2017. Riscontro
Con riferimento alla pec trasmessa in data 29 aprile u.s., con cui è stata comunicata l’intenzione di procedere ad una fusione per incorporazione coinvolgente “EDUCARE Società cooperativa sociale” (società incorporante), “GRUPPO SPES società cooperativa sociale” e “DINAMO società cooperativa sociale” (società incorporande), società aventi tutte natura di cooperativa sociale, con sede legale a Torino, si rappresenta come l’operazione prospettata non presenti le caratteristiche di quelle di cui all’articolo 12 del d.lgs. 112/2017 e s.m.i., rientranti nella competenza di questa amministrazione.
Difatti le cooperative sociali, in quanto imprese sociali di diritto ai sensi dell’art. 1 comma 4 del d. lgs. n. 112/2017, devono ritenersi non assoggettate al regime autorizzatorio e conseguentemente agli obblighi di notifica previsti dal sopra citato art. 12 del predetto decreto legislativo.
Conformemente alla natura ex lege della qualificazione introdotta dal legislatore della riforma e alla previsione secondo cui alle cooperative sociali la normativa posta dal d. lgs. 112/2017 trova applicazione nel rispetto delle previsioni speciali riguardanti le cooperative sociali e più in generale, le disposizioni in materia di cooperative, relativamente al procedimento autorizzatorio previsto dall’art. 12 del d. lgs. n. 112/2017 si segnala quanto espresso nella nota a firma congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, n. 29103 del 31 gennaio 2019, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro sulla pagina
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Impresa-sociale/Pagine/Orientamenti-ministeriali-in-materia-di-impresa-sociale.aspx
ovvero che “non sono assoggettati all’autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 12, comma 4 del d.lgs. 112/2017 e s.m.i. gli atti e le procedure sopra indicate che coinvolgano unicamente ed esclusivamente imprese sociali costituite in forma di cooperativa sociale”.
Diverso il caso in cui anche uno soltanto degli enti coinvolti nell’operazione sia in possesso della qualifica di impresa sociale “tout court” al momento del compimento dell’operazione: infatti, l’acquisizione volontaria della qualifica – avvenuta in conformità con le citate disposizioni e non per mero effetto della loro entrata in vigore – e conseguentemente la scelta di assoggettarsi al particolare regime vincolistico previsto dal decreto, implicano la necessità i subordinare l’operazione alla preventiva autorizzazione di legge con le modalità definite dal d. lgs. n. 112/2017, di competenza della scrivente Direzione generale.