CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza 07 maggio 2020, n. 87

Giudizio per la correzione di omissioni e/o errori materiali – Pronunce della Corte costituzionale – Errori e omissioni materiali contenuti nella sentenza n. 33 del 2020 – Correzione

Considerato che nella sentenza n. 33 del 2020 compaiono i seguenti errori e omissioni materiali:

1) nel Ritenuto in fatto alla lettera a) del primo periodo del punto 1., tra le parole «dal 25» e «comma 9-bis», non compaiono la parole «giugno 2016, la norma interpretativa (entrata in vigore il 15 agosto 2015) introdotta dal», cosi’ come, invece, riportate alla lettera a) del primo periodo del punto 1. del Considerato in diritto;

2) che, nel primo periodo del punto 1.1. del Ritenuto in fatto, compare l’espressione «dalla suddetta» in luogo dell’espressione corretta «della suddetta»;

3) che nell’ultimo capoverso del punto 2. del Ritenuto in fatto, compare l’espressione «27 luglio, n. 212» in luogo dell’espressione corretta «27 luglio 2000, n. 212»;

4) che nel primo capoverso del punto 2.3. del Considerato in diritto, compare la lettera «n.» davanti a «27 luglio».

Ravvisata la necessita’ di correggere tali errori e omissioni materiali.

Visto l’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

dispone che nella sentenza n. 33 del 2020 siano corretti i seguenti errori e omissioni materiali:

1) alla lettera a) del primo periodo del punto 1. del Ritenuto in fatto, tra le parole «dal 25» e «comma 9-bis», si legga «giugno 2016, la norma interpretativa (entrata in vigore il 15 agosto 2015) introdotta dal»;

2) nel primo periodo del punto 1.1. del Ritenuto in fatto, si legga «della suddetta» in luogo di «dalla suddetta»;

3) nell’ultimo capoverso del punto 2. del Ritenuto in fatto, si legga «27 luglio 2000, n. 212» in luogo di «27 luglio, n. 212»;

4) nel primo capoverso del punto 2.3. del Considerato in diritto, si legga «27 luglio 2000» in luogo di «n. 27 luglio 2000».