ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 14 maggio 2020, n. 929

Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa di cui all’art. 2, comma 475 e ss della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Comunicazione del gestore Consap SpA.

Con lettera del 14 maggio 2020 indirizzata al Ministero dell’Economia e delle Finanze a per conoscenza all’ABI, Consap SpA, il gestore del Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa di cui all’art. 2, comma 475 e ss della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. Fondo Gasparrini) ha fornito una serie di indicazioni nelle more del processo di perfezionamento e di avvio del nuovo portale informatico – che sarà posto in esercizio a partire dal 18 maggio p.v – con il quale comunicare le istanze di sospensione delle rate dei mutui.

In particolare, segnalando la possibilità che si possano verificare ritardi rispetto ai termini – seppur ordinatori – di cui all’art. 6, commi 1 e 2 del D.M. n. 132/2010, Consap SpA ha comunicato che le banche non dovranno inoltrare nuovamente le istanze già inserite per le quali sia decorso infruttuosamente il termine dei 10 giorni previsto dal citato art. 6, comma 1 del D.M. n. 132/2010 – ad eccezione degli eventuali allegati mancanti – in quanto il Gestore potrà utilizzare i dati già immessi nel portale in fase di prenotazione della domanda.

Nella lettera è stato altresì precisato che “allorquando le banche abbiano inviato le istanze a Consap, le stesse dovranno attendere la comunicazione dell’esito dell’istruttoria non compiendo nel frattempo alcuna attività pregiudizievole nei confronti degli istanti. Pertanto, le rate di ammortamento che eventualmente dovessero scadere a far data dalla presentazione della domanda e fino all’attivazione della sospensione, potranno essere conteggiate nel periodo di sospensione”.

Da ultimo si segnala che Consap pubblicherà sul portale dedicato il seguente avviso:

“In considerazione dell’entrata in funzione del nuovo portale telematico finalizzato a rendere più efficiente la gestione delle pratiche di accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, il superamento dei termini previsti dall’art. 6 comma 1 del D.M. n. 132/2010 non comporterà la decadenza delle istanze presentate dai mutuatari a partire dal 15 aprile 2020 fino al 30 giugno 2020.”