MINISTERO SALUTE – Decreto ministeriale 24 aprile 2020
Criteri per l’attribuzione delle fasce economiche al personale assunto nel regime transitorio della riforma del personale di ricerca
Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente decreto individua i criteri, in fase di prima applicazione, cui gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito IRCCS, e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito IZS, si attengono, ai fini dell’attribuzione, nei limiti delle risorse di cui al comma 424 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, delle fasce economiche al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, comma 432, della legge n. 205 del 2017 e successive modificazioni.
Art. 2
Valutazione per l’attribuzione delle fasce economiche
Il personale di cui al comma 432 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 è soggetto alla valutazione ai fini dell’attribuzione, da parte dell’istituto, con effetto dalla data di assunzione, delle fasce economiche, intermedia DS3 e elevata DS6 per il ricercatore e intermedia D3 e elevata D6 per il collaboratore professionale di ricerca sanitaria, ai sensi dell’art. 8, comma 2 del citato decreto 20 novembre 2019, n. 164.
Art. 3
Fascia economica intermedia DS3
1. La fascia economica intermedia DS3 è attribuita al ricercatore sanitario degli IRCCS che, alla data di assunzione, sia in possesso di almeno tre dei seguenti requisiti, ferma restando l’obbligatorietà del possesso del requisito di cui alla lettera a) o b):
a) abbia almeno una pubblicazione come primo-ultimo o corresponding author;
b) abbia un H index, depurato dalle autocitazioni, pari a quattro;
c) abbia conseguito un titolo di dottorato di ricerca o di specializzazione nella propria area scientifica di afferenza;
d) sia autore di un numero totale di pubblicazioni almeno pari a cinque;
e) sia autore di un numero di pubblicazioni almeno pari a quattro negli ultimi tre anni.
2. La fascia economica intermedia DS3 è attribuita al ricercatore sanitario degli IZS che, alla data di assunzione, sia in possesso di almeno tre dei seguenti requisiti, ferma restando l’obbligatorietà del possesso del requisito di cui alla lettera a) o b):
a) abbia almeno una pubblicazioni come primo-ultimo o corresponding author;
b) abbia un H index, depurato dalle autocitazioni, pari a due;
c) abbia conseguito un titolo di dottorato di ricerca o di specializzazione nella propria area scientifica di afferenza;
d) sia autore di un numero totale di pubblicazioni almeno pari a tre;
e) sia autore di un numero di pubblicazioni almeno pari a due negli ultimi tre anni.
Art. 4
Fascia economica elevata DS6
1. La fascia economica elevata DS6 è attribuita al ricercatore sanitario degli IRCCS che, alla data di assunzione, sia in possesso di almeno tre dei seguenti requisiti, ferma restando l’obbligatorietà del possesso del requisito di cui alla lettera a) o b):
a) abbia almeno tre pubblicazioni come primo-ultimo o corresponding author;
b) abbia un H index, depurato dalle autocitazioni, pari a sei;
c) abbia conseguito un titolo di dottorato di ricerca o di specializzazione nella propria area scientifica di afferenza da almeno due anni;
d) sia autore di un numero totale di pubblicazioni almeno pari a otto;
e) sia autore di un numero di pubblicazioni almeno pari a sei negli ultimi tre anni.
2. La fascia economica elevata DS6 è attribuita al ricercatore sanitario degli IZS che, alla data di assunzione, sia in possesso di almeno tre dei seguenti requisiti, ferma restando l’obbligatorietà del possesso del requisito di cui alla lettera a) o b):
a) abbia almeno due pubblicazioni come primo-ultimo o corresponding author;
b) abbia un H index, depurato dalle autocitazioni, pari a quattro;
c) abbia conseguito un titolo di dottorato di ricerca o di specializzazione nella propria area scientifica di afferenza da almeno due anni;
d) sia autore di un numero totale di pubblicazioni almeno pari a sei;
e) sia autore di un numero di pubblicazioni almeno pari a quattro negli ultimi tre anni.
Art. 5
Fasce economiche intermedia D3 ed elevata D6
1. Ai fini dell’art. 2 del presente decreto, le fasce economiche intermedia D3 e elevata D6 sono attribuite al collaboratore professionale degli IRCCS e IZS, secondo i criteri utilizzati per le analoghe professionalità del comparto, in sede di contrattazione aziendale, con particolare riferimento a:
– titoli di studio posseduti;
– responsabilità assunte;
– complessiva esperienza maturata anche con diverse tipologie di rapporto di lavoro.
2. Il collaboratore professionale eventualmente non in possesso di laurea è in ogni caso inquadrato nella fascia iniziale D.