MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 19 maggio 2020, n. 4344
Contributo del 5 per mille. Articolo 35, commi 3 e 3-bis del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n.27.
A partire dalla pubblicazione del decreto-legge del 23.2.2020, n. 6 e dei successivi DD.P.C.M. di pari data e del 9 marzo 2020, con i quali sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono pervenuti a questa Direzione Generale diversi quesiti dagli enti beneficiari del contributo del cinque per mille riguardanti in particolare:
– la possibilità di prorogare il termine entro cui possono essere svolte le attività finanziate con i fondi del cinque per mille e, conseguentemente, di prorogare il termine entro il quale deve essere assolto il relativo obbligo di rendicontazione concernente gli importi accreditati durante l’anno solare 2019 e imputabili agli anni finanziari 2017 o antecedenti;
– la possibilità di destinare le somme percepite a titolo di cinque per mille per attività finalizzate a far fronte all’emergenza sanitaria in corso o al sostegno di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che operino per il contenimento e la gestione della suddetta emergenza.
Le tematiche sollevate con il primo quesito hanno formato oggetto di uno specifico intervento legislativo contenuto nell’art. 35 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. In particolare, secondo quanto disposto dai commi 3 e 3-bis è possibile svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l’anno finanziario 2017 entro la data del 31 ottobre 2020; inoltre, per il solo anno 2020, il termine per la redazione del rendiconto è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme.
Le due disposizioni sono accomunate dall’identità di ratio: poiché le misure restrittive adottate in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in atto sono suscettibili di incidere significativamente (anche in termini impeditivi o ostativi) sia sulla concreta possibilità di implementazione delle attività finanziate attraverso le risorse provenienti dal cinque per mille che sulla possibilità di adempimento degli obblighi rendicontativi entro i termini normativamente fissati, la novella legislativa attribuisce agli enti del Terzo settore (come individuati nell’accezione del primo periodo del comma 3 del menzionato articolo 35, che, a sua volta, mutua la previsione contenuta nell’articolo 104, comma 1 del d.lgs. n.117/2017) la facoltà di beneficiare di un più ampio margine temporale sia per l’utilizzo delle somme percepite a titolo di cinque per mille che per la loro rendicontazione.
Sotto il primo profilo, occorre rammentare che il D.P.C.M. 23.04.2010, come modificato e integrato dal D.P.C.M. 07.07.2016, nonché l’art. 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 111, fissano il termine per la rendicontazione (id est l’effettivo impiego delle somme percepite) in dodici mesi a partire dalla data di percezione del contributo: poiché per l’anno finanziario 2017 tale contributo è stato percepito dalla maggior parte degli enti del Terzo Settore in data 11/07/2019, per gli importi pari o superiori a € 500.000,00, e in data 07/08/2019, per gli altri importi, il termine ultimo entro il quale utilizzare le risorse del cinque per mille, originariamente in scadenza al 10.7.2020 o al 6.8.2020, è posposto al 31 ottobre 2020. Alla luce della descritta ratio dell’intervento normativo, consistente nel rendere fruibile agli enti del Terzo settore un più ampio margine temporale di operatività, in ragione dello stato d’emergenza in corso, si deve ritenere la disposizione in parola applicabile, secondo il criterio di cassa, anche ai contributi parimenti erogati, in via eccezionale, nel corso del 2019, sebbene imputati ad anni finanziari antecedenti il 2017, per i quali la scadenza del termine di utilizzo non sia anteriore al 31 gennaio 2020 (termine iniziale del periodo emergenziale dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020).
Si rammenta che è comunque fatto salvo il disposto contenuto nell’art. 12, co. 1, lett. e) del D.P.C.M. 23.04.2010, che riconosce agli enti destinatari del contributo del cinque per mille la facoltà di accantonare le somme ricevute per progetti pluriennali, indicandole nel rendiconto e portandole a rendicontazione anche in annualità successive.
Per quanto attiene al secondo profilo in esame, per effetto della disposizione contenuta nel comma 3- bis dell’articolo 35, gli enti del Terzo settore che, avendo percepito il contributo del cinque per mille nel corso del 2019, sono tenuti alla redazione del relativo rendiconto nel corrente anno, godono di ulteriori sei mesi ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo, da assolversi, pertanto, entro 18 mesi (e non più 12 mesi) dalla data di ricezione delle somme. Dal nuovo termine così prorogato decorrono altresì i 30 giorni previsti dall’articolo 12, comma 3 del citato D.P.C.M. 23.04.2010 entro i quali i soggetti destinatari di importi pari o superiori ad € 20.000,00 sono tenuti ad adempiere all’obbligo di trasmissione del rendiconto alla scrivente Amministrazione.
Con riferimento al secondo quesito, si osserva che possono essere considerate ammissibili ai fini della rendicontazione del contributo del cinque per mille, spese sostenute per far fronte all’emergenza sanitaria in corso solo se le stesse siano imputate ad attività rientranti nell’oggetto sociale e coerenti con le proprie finalità statutarie. Pertanto, l’emergenza epidemiologica in atto non può ex se fondare l’ammissibilità, ai fini dell’utilizzo del contributo del cinque per mille, di spese da sostenere in deroga alle previsioni statutarie, tali da determinare una modifica dell’oggetto o dello scopo sociale, che possono essere legittimamente apportate in ossequio alle disposizioni contenute nello statuto nonché, nel caso di soggetti dotati di personalità giuridica, alle previsioni di cui al D.P.R. n.361/2000.
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