INAIL – Nota 20 maggio 2020
Durc online – Articolo 81, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Modifiche all’articolo 103, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
L’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 (NOTA 1), rientra tra gli atti di cui alla citata disposizione, come comunicato dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2020.
Al riguardo sono state fornite istruzioni con la nota protocollo 4250 del 26 marzo 2020 e con la circolare n. 11 del 27 marzo 2020 (NOTA 2).
Pertanto, i documenti unici di regolarità contributiva che riportano come “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del durc online.
La legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 aveva sostituito il testo del comma 2 dell’articolo 103 prevedendo che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (…)”.
L’articolo 81, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (NOTA 3), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19/05/2020 – Suppl. Ordinario n. 21, ha nuovamente modificato l’articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungendo infine le parole “ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”.
Pertanto il testo dell’articolo 103, comma 2, primo periodo è il seguente:
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.
L’intervento normativo ha pertanto chiarito che i documenti unici di regolarità contributiva restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.
Con riferimento alle modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva, pertanto, restano ferme le istruzioni già fornite (NOTA 4).
A tale proposito si ricorda che attraverso la funzione “Consultazione” presente nel servizio, oltre ai Durc online in corso di validità, sono stati resi disponibili quelli con scadenza di validità nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020.
Alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dai decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016.
Si sottolinea, peraltro, che, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2, lettera b) del DM 30 gennaio 2015, recante Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.
Sulle presenti indicazioni operative è stato acquisito in data odierna l’assenso dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (NOTA 5) .
—
Note:
(1) Disciplinato dai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 30 gennaio 2015, recante Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) e 23 febbraio 2016, recante Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva” (DURC), pubblicati rispettivamente nella Gazzetta ufficiale 1° giugno 2015, n.125 e 19 ottobre 2016, n. 245. Per quanto riguarda la disciplina del Durc online si rinvia alla circolare 26 giugno 2015, n. 61 e alla circolare 14 dicembre 2016, n. 48.
(2) Paragrafo H. Proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva (Durc online).
(3) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19 maggio 2020 – Suppl. Ordinario n. 21.
(4) Nota protocollo 4250 del 26 marzo 2020, circolare n. 11 del 27 marzo 2020 Paragrafo H e note ad uso interno protocollo 4541 del 3 aprile 2020 e protocollo 4552 del 6 aprile 2020.
(5) Protocollo in uscita n.5262 del 20 maggio 2020.
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