CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 maggio 2020, n. 9405

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza – Motivazione contraddittoria – Nullità

Ritenuto che

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione avverso l’avviso di accertamento anno 2006, per maggiore IRPEF dovuta da C. D.L., in qualità di ex socio della C. V. C. SRL, emesso a seguito di avviso di accertamento per IRES-IVA-IRAP nei confronti della società, ha integralmente accolto l’appello del contribuente. In particolare, la CTR, seppur statuendo la necessità della sospensione del processo ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 295 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società – costituendo l’accertamento tributario nei confronti della società un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano – ha, tuttavia, integralmente accolto l’appello del contribuente, con compensazione delle spese.

La Società è rimasta intimata.

Considerato che

Il ricorso è affidato a cinque motivi.

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della decisione per abnormità. Totale assenza di motivazione. Contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione degli articoli 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per aver la CTR accolto l’appello nel merito pur dichiarando, nel percorso motivo, di voler sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

1.1. Il primo motivo è manifestamente fondato.

1.2. La sentenza, che dichiara di sospendere il processo per poi concludere con l’accoglimento integrale dell’appello nel merito non può che ritenersi in aperto contrasto con l’art. 132, c.p.c. ponendosi, invero, del tutto mancante il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale (funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione), senza dare conto delle ragioni controverse e senza palesare in modo intelligibile le ragioni del rigetto (cfr. Cass. n. 920/2015).

2. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, e 44, comma 1, d.P.R. 917/1986; dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

3. Con il quarto motivo si assume la nullità della sentenza per error in procedendo. Violazione degli artt. 295 e 337 c.p.c. nonché dell’art. 39 d. Igs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

4. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.

5. Questi motivi devono dichiararsi assorbiti.

6. Conclusivamente, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.