MINISTERO AMBIENTE – Circolare 22 maggio 2020, n. 5
Applicazione articolo 103 della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18
L’art. 103 della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, al comma 2 dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza“. Si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato dichiarato per sei mesi con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e, quindi, terminerà al il 31 luglio 2020.
Pertanto, le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020.
Resta inteso che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:
a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 ottobre 2020;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione.
Si segnala, infine, che l’articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 ha modificato il comma 1, dell’articolo 103, decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, disponendo che il termine del 15 aprile 2020 è prorogato al 15 maggio 2020. Pertanto, per i procedimenti riguardanti la variazione dell’iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 maggio 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette.
Le direttive di cui alla presente sostituiscono quelle contenute nella circolare n. 4 del 23 marzo 2020.
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