CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 maggio 2020, n. 9608

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza – Omessa pronuncia su motivo di appello incidentale – Nullità della sentenza. – Cartella di pagamento – Somme dovute in relazione a sentenze passate in giudicato – Termine di prescrizione

Ritenuto che

L’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione da parte di V.M.V. di avviso di intimazione di pagamento IRPEF, per gli anni dal 2001 al 2006, notificato il 17 settembre 2015, relativo a diverse cartelle di pagamento, ha rigettato sia l’appello principale del contribuente, sia, in parte, l’appello incidentale dell’Ufficio, rilevando, in merito alle cartelle notificate fino al 14 maggio 2005, la mancata deduzione e prova – in atti – dell’effettiva valida interruzione della prescrizione decennale applicabile alle predette cartelle.

V.V.V. è rimasto intimato.

Considerato che

Il ricorso, col quale si censura la sentenza impugnata limitatamente alle cartelle nn. 06820010365598778, 06820040003275979 e 06820040238555467, è affidato a due motivi.

Con il primo motivo si censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine al motivo d’appello incidentale con cui l’Ufficio ha evidenziato che le cartelle di pagamento trovavano fondamento in sentenze passate in giudicato e, pertanto, il termine prescrizionale era quello di cui all’art. 2953 c.c.

Il motivo è fondato.

Costituisce vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., l’omissione della decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto. (Cass. n. 15255/2019).

Ebbene, dall’esame degli atti di causa, consentito a questa Corte in quanto la denuncia investe un error in procedendo (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 25259 del 25/10/2017), emerge che l’Agenzia delle entrate, a differenza di quanto riportato dalla sentenza della CTR, nella parte narrativa, dedicata allo svolgimento del processo (pag. 2), non si è riportata al contenuto dei propri precedenti atti difensivi e ad aderire alle difese dell’Ente riscossore, ma ha, invece, proposto appello incidentale (all. n. 9, dei documenti allegati al ricorso per cassazione – Controdeduzioni con appello incidentale). Quest’ultimo, infatti, conteneva uno specifico motivo di impugnazione (pagg. 2 e 3) riguardante la debenza del tributo a seguito della cristallizzazione della pretesa tributaria fondata su sentenze passate in giudicato, già sollevato, tra l’altro, in primo grado dalla stessa Agenzia con il proprio atto di costituzione a seguito della chiamata in giudizio da parte dell’ex Equitalia Servizi – ora Agenzia delle Entrate-Riscossione – (all. n. 3, atto di intervento a seguito di chiamata in causa, pagg. 1-3).

Talché, nel caso di specie, la CTR ha del tutto pretermesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello incidentale, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in quanto l’omissione de qua risulta essere decisiva e necessita di una pronuncia espressa da parte del giudicante.

Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 2953 c.c., giacché la CTR avrebbe dovuto rilevare il mancato decorso del termine di prescrizione decennale previsto dalla disposizione in oggetto decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

Il secondo motivo è assorbito, in quanto dipendente dalla soluzione che la CTR darà nel giudizio di rinvio sul primo motivo.

Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa in composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa in composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.